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Ordinanza — n. 16701/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; court extinguishes proceedings and orders cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16701/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal before the hearing. The appellant had previously requested a simplified settlement procedure but ultimately withdrew the lawsuit, an act confirmed by the counterparty's signature. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the tax dispute, and the court ordered the compensation of judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings regardless of the counterparty's acceptance, as the act is not conditional, and the court must order cost compensation while excluding the application of the simplified settlement clause for the withdrawn appeal.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings cassation appeal judicial costs simplified settlement tax dispute counterparty acceptance accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale, è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, c.p.c.), la quale ha controfirmato la stessa.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
Art. 23 comma 9 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Così deciso in Roma il 28 aprile 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
3971; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA :1--sul ricorso iscritto al n. 13313/2017 proposto da: L, GABRIELLA MALANCONA, rappresentata e difesa dagli Avv. Gianluca Liberatori e Franco Collalti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Ferentino (FR), Via Aldo Moro n. 2; - ricorrente - Contro TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cicerchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv, Stefano Guidotti in Roma, Via Panisperna n. 95; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 9290/15/2016 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 2 7 /12/ 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. Il Comune di Ferentino notificava alla Gabriella Malancona tramite la Tre ESSE Italia srl, concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TARSU (Tassa per lo smaltimento rifiuti) un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 2. Avverso tale avviso la contribuente avanzava ricorso.

3. La CTR con sentenza n. 920/15/16, depositata il 12.12.2016, in rigetto dell'appello proposto dalla Malancona, confermava la decisione di primo grado e, per l'effetto, dichiarava la legittimità della pretesa indicata nell'avviso impugnato.

4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. La Tre Esse Italia s.r.l. hanno depositato controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale dichiara di voler rinunciare al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo avanzato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018. Considerato che La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale, è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, c.p.c.), la quale ha controfirmato la stessa. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). Tuttavia, tenendo conto dell'accettazione della controparte, va disposta la compensazione delle spese giudiziali richiesta nell'atto di rinuncia.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma il 28 aprile 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla