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Ordinanza — n. 16694/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for lack of necessary procedural contradiction with a co-defendant region.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment regarding a tax collection dispute between Equitalia and the Lazio and Calabria regions. The appellant argued that the appellate court erred by declaring the appeal inadmissible instead of ordering the necessary integration of the Calabria region into the proceedings. The court ruled that when multiple parties are involved in an indivisible cause, the appellate judge must order the addition of any party not present in the appeal, even if only one region was sued, to prevent contradictory judgments.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 49 D.Lgs. 546/92: In cases of necessary procedural joinder, the appellate court must order the integration of the contradiction with all necessary parties; failure to do so renders the second-degree proceeding null and void.

Parole chiave

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necessary procedural joinder indivisible cause integration of contradiction tax collection appeal nullity of second degree litisconsortium processuale art 331 cpc impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
546/92 nonché dell'art. 331 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c.
in relazione all'art. 360, nn.
Art. 63 d.lgs. n. 546/92
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 1.Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/92 nonché dell'art.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/92
2.Con la seconda censura si deduce la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92 nonché degli artt.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
546/92 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ex art.
Art. 49 del d.lgs. n. 546/92
estensibile anche al processo tributario in virtù dell'art. 49 del citato decreto legislativo.
art. 63 d.lgs. n. 546/92
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 1.Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/92 nonché dell'art.
art. 331 c.p
546/92 nonché dell'art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 567/1998
Cass. n. 27616/2018
567/1998; Cass. n. 27616/2018).
Cass. nn. 10934/2015
Cass. 1462/2009
Cass. 8854/2007
Cass. 17894/2004
Cass. 11154/2003
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso RG 4344/2016 TRA Equitalia Sud s.p.a., in persona del responsabile del contenzioso e del dr. G. Mantellini, giuste procure speciali autenticate per atto notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Di Betta ed con studio in Roma via Dè Calboli 60 37/c presso lo studio del difensore, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - Contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via.. R. Garibaldi 7 Roma, Regione Calabria, in persona del l.r., e Anna Maria Grillo dom.ta in Roma in via Pairoli 74 preso lo studio dell'avv.

Fabrizio Perazzini - intimati -avverso la sentenza n. 3890/2015 emessa dalla CTR Lazio e depositata il 7.07.2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 28.04.2022 dal Consigliere Dott. ssa Milena Balsamo; ESPOSIZIONE DEI FATTI CAUSA 1.Anna Maria Grillo impugnava la cartella di pagamento relativa a bollo auto per l'annualità di imposta 2012, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria e l'omessa notifica del prodromico verbale di contestazione. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando prescritto il credito tributario, con decisione che veniva impugnata dalla società di riscossione.

La CRT della Campania dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per avere l'impugnante notificato il ricorso alla Regione Lazio anziché alla regione Calabria contraddittore nel primo giudizio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la cpnt~-sulla base di due motivi. g_ArLiA.,2_4..A AL\ La Regione Lazio e la Regione CalabriaVsono rimaste intimate. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 1.Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/92 nonché dell'art. 331 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn.

3) e 5), c.p.c.; per avere il decidente dichiarato l'inammissibilità del gravame, in luogo di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Adduce, al riguardo, che in ossequio al disposto dell'art. 331 c.p.c., la Regionale non poteva dichiarare l'inammissibilità del gravame ma avrebbe dovuto appunto applicare il disposto dell'art. 331 c.p.c. estensibile anche al processo tributario in virtù dell'art. 49 del citato decreto legislativo. 2.Con la seconda censura si deduce la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 nn.

3) e 5), c.p.c., per avere la CTR affermato che la Regione Calabria non aveva dato prova di aver notificato alla contribuente il prodromico avviso di accertamento e ciò nonostante condannava in solido la regione e la società Equitalia alla refusione delle spese di lite.

3. La prima censura è fondata, assorbita la seconda. il Giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale con la contribuente alla quale era stato notificato l'atto di appello; invero, il concetto di causa " inscindibile" (di cui all'art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede d impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr.

Cass. n. 567/1998; Cass. n. 27616/2018). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell'art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza - pronunciata tra più parti in causa inscindibile - nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l'inammissibilità del gravame, bensì l'ordine del Giudice d'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti della contribuente della regione Lazio, estranea al giudizio, e la mancanza di tale ordine non comporta l'inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - per il mancato ordine di cui sopra- determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003).

Constatato quindi il difetto d'integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell'art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria; Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità P. Q. M. La Corte Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, per l'effetto, rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 28