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Ordinanza — n. 16690/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to parties reaching a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16690/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute between a goldsmith company and the Municipality of Marcianise extinguished following a settlement agreement reached by both parties. The company had challenged a payment order for special waste taxes, arguing procedural irregularities and incorrect application of waste assimilation criteria. The court accepted the parties' mutual renunciation of the litigation and ordered the compensation of legal costs between them.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 62 d.lgs. n. 507/1993; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement covering the subject matter of the litigation, the court must declare the proceedings extinguished and order the compensation of costs.

Parole chiave

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tax dispute settlement extinguishment of proceedings special waste taxes waste assimilation criteria compensation of costs Cassation procedure transitional agreement tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, d.lgs.
Art. 62 d.lgs. n. 507/1993
Art. 2 d.lgs. n. 21/1997
Art. 195 d.lgs. n. 152/2006
Art. 238 d.lgs. n. 152/2006
Art. 18 d.lgs. n. 22/1997
Art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17470/2014 R.G. proposto da BELARDINI PASQUALE SAS DI FRANCESCO DEL GIUDICE & CO., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro COMUNE di MARCIANISE, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 11, presso lo studio dell'Avv. Angela Fiorentino, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - nonché Equitalia Sud s.p.a. e Tarì S.c.p.a.. - intimate - avverso la sentenza n. 750/31/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27/1/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 RITENUTO CHE La società ricorrente, esercente attività commerciale all'interno del centro orafo Tari" sito in territorio del comune di Marcianise, ha impugnato la cartella di pagamento relativa a TARSU per l'anno 2011 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso con sentenza impugnata dalla contribuente innanzi alla CTR della Campania la quale, con la pronunzia indicata in epigrafe, respingeva l'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a\motivi, cui resiste il Comune di Marcianise e depositatanern_g_Li-ra, Equitalia Sud s.p.a. e Tarì S.c.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha ritenuto ritualmente costituita la Tarì S.c.p.a., chiamata in causa, la quale provvede, tra gli altri compiti, alla organizzazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle aziende consorziate che operano all'interno del centro orafo Tari" mediante ditta privata. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, 2, d.lgs. n. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997, come successivamente modificato, 195 e 238, d.lgs. n. 152 del 2006, perché la CTR non ha considerato che, ai fini della legittima assimilazione del rifiuti speciali a quelli urbani, rileva tanto il criterio qualitativo, che quello quantitativo.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt.112 c.p.c. e 360, comma 1 n.4 c.p.c., perché la CTR ha falsamente applicato gli artt. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, 2 d.lgs. 16/1/2008, 21, d.lgs. n. 22 del 1997, 195 e 238, d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo considerato la mancata attivazione, da parte del Comune, di un efficiente servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali e nel contempo la gestione di tale servizio da parte di un'azienda privata. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21, d.lgs. n. 22 del 1997, circa il differimento del requisito quantitativo per la esclusione dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, mediante delibera di c.c. n. 50 del 4/6/2007, perché la CTR ha ritenuto legittima la condotta del Comune di Marcianise senza considerare che il relativo regime è stato prorogato senza porre alcun limite quantitativo alla assimilazione.

Risulta depositato atto con il quale il Comune di Marcianise e la società contribuente, unitamente alla società II Tarì s.c.p.a., hanno raggiunto un accordo transattivo concernente, tra l'altro, il presente procedimento, dichiarando di rinunziare agli atti del giudizio. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione tributaria civile del 28 aprile 2022, tenuta mediante collegamento da remoto. Il Presidente Dom