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Ordinanza — n. 16688/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible for reviewing factual assessments and unlitigated building law issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16688/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible against a regional tribunal decision annulling tax assessments. The lower court had rejected the agency's arguments regarding the company's operational status and building permits, which the agency now contests. The supreme court ruled that these matters involve factual evaluations and unlitigated legal circumstances, which are beyond the scope of a review on points of law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; The Court of Cassation holds that appeals challenging factual assessments of evidence or legal circumstances not contested in lower proceedings are inadmissible as they fall outside the scope of review on points of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual assessment review on points of law tax assessment building permits operational status evidence evaluation lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 6, comma 13 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Preliminarmente, con riferimento alla posizione di Di Cristina Francesco, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Art. 30 della L. 724/1994
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della I.
art. 132 cod. proc. civ
Per quel che riguarda, invece, le posizioni di Aldisi Rocco e Torrone di Sicilia s.r.I., con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146
Trattasi di valutazione in fatto e di apprezzamento di fonti di prova, incensurabile in sede di legittimità (da ultimo Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146).
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Testo completo

uente b8r5 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19987/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro DI CRISTINA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma in via Monte Zebio n. 28/5 presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rabiolo in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - TORRONE DI SICILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore; ALDISI ROCCO, - intimati - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA - sezione staccata di Caltanissetta n. 288/21/2015, depositata il 26/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; - Rilevato che:

1. Francesco Di Cristina, Rocco Aldini, Diego Stagnitto e la Torrone di Sicilia s.r.l. impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, quattro avvisi di accertamento (n. TYQ023300354/2010 nei confronti della Torrone di Sicilia s.r.I., ex Torrone di Sicilia di Aldisi Rocco & C. s.a.s.; n. TYQ013300357/2010 nei confronti di Stagnitto Diego; n. TYQ013300355/2010 nei confronti di Aldisi Rocco; n. TYQ013300361/2010 nei confronti di Di Cristina Francesco), con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per il periodo d'imposta 2006, il reddito della società Torrone di Sicilia s.r.l. in complessivi C 86.358,00, a fronte di una perdita dichiarata di C 50.594,00, ed aveva quindi rideterminato, per lo stesso anno, anche i redditi di partecipazione dei soci Stagnitto, Aldisi e Di Cristina.

2. La C.T.P. nissena, dopo avere riunito i ricorsi, con sentenza n. 640/01/2012 del 26 novembre 2011 dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente al solo ricorso proposto da Stagnitto Diego, perché definito ex art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in I. 15 luglio 2011, n. 111, e rigettava integralmente i ricorsi proposti dalla Torrone di Sicilia s.r.l. e dai soci Aldisi e Di Cristina.

3. Interposto gravame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, quest'ultima, con sentenza n. 288/21/2015 depositata il 26 gennaio 2015, accoglieva l'appello ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Di Cristina Francesco, mentre la Torrone di Sicilia s.r.l. e Aldisi Rocco non hanno presentato difese. R.G. N.199 /21)15 2 Cons. est tifi() Lenoci La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 6 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che:

5. Preliminarmente, con riferimento alla posizione di Di Cristina Francesco, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018, n. 136. Risulta, infatti, che il Di Cristina abbia pagato la prima rata dovuta, e non risulta che la domanda di definizione agevolata sia stata respinta, né che vi sia stata presentata, dalla parte interessata, istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, d.l. cit.) Le spese del processo restano quindi a carico della parte che le ha anticipate.

6. Per quel che riguarda, invece, le posizioni di Aldisi Rocco e Torrone di Sicilia s.r.I., con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.

4) dello stesso codice, per avere, i giudici d'appello, ritenuto che dalla documentazione prodotta emergerebbe che la Torrone di Sicialia s.r.l. sarebbe beneficiaria di contributi ex lege n. 488/1992, avrebbe avuto rilasciata la concessione ad edificare nel 2004, il collaudo delle opere strutturali nel febbraio 2006 ed avrebbe iniziato ad operare nel 2007, in assenza del certificato di agibilità, ed avrebbe fruito di altra concessione in variante soltanto nel 2011. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della I. 724/1994, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. accertato se la società avesse almeno 5 dipendenti e almeno 800.000.000 di lire di fatturato.

R.G. N. 19 87/2015 3 Cons. es Dtino Lenoci 6. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate contesta, in pratica, la valutazione della documentazione prodotta dalle parti, ai fini dell'accertamento della inoperatività dell'impresa. Trattasi di valutazione in fatto e di apprezzamento di fonti di prova, incensurabile in sede di legittimità (da ultimo Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146). La sentenza impugnata, peraltro, è, sia pur sinteticamente, motivata sul punto, dando conto di dati oggettivi ricavabili dalla documentazione prodotta.

Conseguentemente, non può ritenersi sussistente la dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 6.2. Per quel che riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, anch'esso deve ritenersi inammissibile, in quanto riguarda circostanze di fatto (e cioè la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 30 della I. 23 dicembre 1994, n. 724) che non sono state oggetto di contestazione nei giudizi di merito, e che comunque attengono anch'esse a valutazioni di elementi probatori, incensurabili in questa sede.

7. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

8. Nulla per le spese nei confronti di Aldisi Rocco e della Torrone di Sicilia s.r.l. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Di Cristina Francesco. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Aldisi Rocco e della Torrone di Sicialia s.r.l. R.G. N. 199 i/2015 4 Cons. est ' ealtino LenocA , , v Dispone che, con riferimento a Di Cristina Francesco, le spese del giudizio siano poste a carico della parte che le ha anticipate. Nulla per le spese nei confronti