Court dismisses tax appeal declaring the proceeding extinguished due to failure to file a treatment request within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a request for treatment by the July 31, 2020 deadline. The Agency of Revenue argued for cassation regarding the loss of the assessment power, but the court found the procedural defect fatal. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, c. 12-13, d.l. n. 119/2018; Art. 6, c. 13, ult. prop., d.l. n. 119/2018: Failure to file a treatment request within the statutory deadline results in the extinction of the proceeding, barring further contributions or appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11131/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETA'AGRICOLA LA CEREA DEI FRATELLI PANERO SOC SEMPLICE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO, 8, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA (MLLMRN59A44H501S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCHESELLI ALBERTO (MRCLRT65B16D969J) -controricorrente- F i r m a t o D a :
M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 11131/2019 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte Numero sezionale 1672/2022Numero di raccolta generale 16657/2022 n. 724/2018 depositata il 17/04/2018. Data pubblicazione 23/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto, e dichiarato la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, oggetto dell’avviso impugnato (n.20071T002694000).
2. La società contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che:
1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.
12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13). Ne consegue che, non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata.
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 11131/2019 presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo Numero sezionale 1672/2022Numero di raccolta generale 16657/2022 unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del Data pubblicazione 23/05/2022 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, l’ 11/05/2022. Il Presidente GIACOMO MARIA STALLA F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #