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Ordinanza — n. 16524/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court judgment nullified for violating adversarial principle due to missing necessary co-litigants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16524/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax tribunal's judgment null and void because it violated the principle of adversarial proceedings by failing to include all necessary co-litigants. The taxpayer argued that the tax authority's decision should have been annulled, while the tax agency contended the judgment was valid. The court ruled that the mandatory joinder of all partners in a partnership was absent, rendering the entire proceeding invalid and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 5 of D.P.R. n. 917/1986: The principle of adversarial proceedings requires the presence of all necessary co-litigants in tax disputes involving partnerships, and the absence of such parties renders the entire judgment null.

Parole chiave

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tax litigation nullity adversarial principle violation necessary co-litigants partnership tax liability mandatory joinder requirement judgment remand litisconsortio necessario imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 5 of D.P.R. n. 917/1986

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 giugno 2008 n. 14815
Cass. 18 febbraio 2010 n. 2830
Cass. n. 20820/2012
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Testo completo

. 5.05.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro DI STEFANO ENEIDE -intimata- per la cassazione della sentenza n.128/5/15 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il 5 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.

Rilevato che: l'Agenzia delle entrate propone ricorso, su cinque motivi, nei confronti di Eneide Di Stefano (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in controversia avente a oggetto avviso di accertamento, relativo a Irpef dell'anno 2006, per redditi conseguiti dalla contribuente quale socia della Immobiliare Tra le valli s.n.c. a seguito di accertamento disposto a carico della Società, aveva confermato la prima decisione di annullamento dell'atto impositivo. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, vertendo su questione pregiudiziale, assorbente tutti gli ulteriori motivi di ricorso, va trattato da primo ed è fondato. 2.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 4 giugno 2008 n.14815, hanno statuito il principio, a tutt'oggi costantemente applicato, per il quale « l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso - salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali».

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie l'altro socio Dante Amatilli e la Società) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Non pare, inoltre, ricorrere l'ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell'intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, ne' è stata indicata la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all'anno di imposta in esame.

Da altro canto, si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l'accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr.Cass. n .20820/2012). Ne consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, che travolge entrambe le decisioni, di primo e secondo grado, e la rimessione delle parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell'intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 5 maggio