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Ordinanza — n. 16516/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal declaring case extinguished due to voluntary payment under simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16516/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid the disputed amount under a simplified settlement scheme. The taxpayer argued that no further payment was required to perfect the scheme, leading the tax authority to indicate no outstanding balance. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis-1 cod. proc. civ.; Art. 6 D.L. 193/2016: When a taxpayer voluntarily pays the disputed amount to perfect a simplified settlement scheme, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing the judicial proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata rottamazione imposta estinzione giudizio sanzioni ritardato pagamento rettifica delle detrazioni ricupero d'imposta revisione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Considerato che: la Società ha depositato, telematicamente, istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del Decreto-legge del 22 ottobre 2016, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10198 del 2018
Cass. n. 27805 del 2019
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto proposto da: BOREA 89 UNO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.2 presso lo studio dell'Avv.Guglielmo Fransoni che li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso, unitamente agli Avv.Pasquale Russo e Francesco Padovani. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell'Avvocatura Generale di Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.506/9/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 dicembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: la Borea 89 Uno s.r.l. impugnò la cartella, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 con cui le era stato chiesto il pagamento di Irap, sanzioni e interessi relativi all'anno di imposta 2004. La Società dedusse di avere provveduto al pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni con ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b del d.lgs.n.472 del 1997. La Commissione tributaria provinciale, premesso che l'Ufficio aveva comunicato di avere provveduto a uno sgravio parziale per effetto del riconoscimento di quanto versato dalla Società per cui residuava l'importo a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento, accolse parzialmente il ricorso, rigettando la richiesta di inapplicabilità delle sanzioni.

La decisione, appellata dalla Società, è stata integralmente confermata, previa estromissione dal giudizio di Equitalia Sud s.p.a., con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, la Società, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la Società ha depositato memoria con allegati. Considerato che: la Società ha depositato, telematicamente, istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del Decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. "rottamazione") e che l'Agente della Riscossione in risposta a tale istanza aveva indicato che, ai fini del perfezionamento della rottamazione, la Società non doveva corrispondere alcun importo a titolo di definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; sulla base della documentazione allegata in atti attraverso deposito telematico, può pertanto dichiararsi il giudizio estinto e la cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.(cfr.Cass.n.10198 del 2018 e n.27805 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 aprile 2022. DEP