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Ordinanza — n. 16511/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to case extinction via voluntary payment and simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16511/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily paid the assessed amounts and requested simplified settlement. The taxpayer had previously filed for the simplified procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018, which allows for case termination upon payment. The court ruled that the administrative authority's failure to object to the submitted documents meant the statutory conditions for extinction were fully met.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 372 c.p.c.: The tax litigation is extinguished when the taxpayer voluntarily pays the assessed amounts and requests the simplified procedure, provided the administration does not object to the submitted documentation.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure voluntary payment D.L. 119/2018 administrative non-objection tax dispute termination procedural dismissal indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Considerato che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio contribuente ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l.
Art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
12149/2022), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Considerato che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio contribuente ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12149/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29766-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro C.I.P.E.A. & C.A.R.I.E.E. - CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Luca Moscatiello, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti MARIO MARTELLI e GIOVANNI CALICETI, elettivamente domiciliato presso l'Avv.

Antonio Buonfiglio in ROMA, VIA CICERONE, 44; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 664 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, depositata il 5/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna- notificò al consorzio indicato in epigrafe un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES ed IVA relativamente all'anno 2008, sulla base di alcune fatture indicative di costi inesistenti o concernenti prestazioni non rientranti nel regime IVA agevolato; il consorzio impugnò l'avviso innanzi alla C.T.P. di Bologna, che respinse il ricorso; propose allora appello innanzi alla C.T.R. che, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconobbe la detraibilità di parte dei costi e ritenne che alcune delle attività indicate in fattura rientrassero nel regime IVA agevolato; confermò, per il resto, la sentenza appellata, rilevando, in particolare, che alcuni capi non erano stati espressamente appellati dal consorzio, ed evidenziando, per il resto, la decisività delle prove acquisite; avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il consorzio intimato ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale autonomo sulla base di sei motivi.

Considerato che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio contribuente ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella I. n. 136 del 2018) e di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti, c:ontestualmente formulando istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; successivamente, lo stesso consorzio ha formulato istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, poiché l'amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre, e ha chiesto a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti; il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12149/2022), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti dal consorzio intimato, cosicché gli stessi devono ritenersi conosciuti e meritevoli di considerazione ai fini dell'operatività dell'invocata fattispecie; risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018; nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli ari:t. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 2Q.4.2022. DE