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Ordinanza — n. 16505/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's acceptance of simplified tax debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayers had formally accepted the simplified settlement procedure for their tax debts. Although the taxpayers filed the appeal, their declaration of acceptance for the settlement act constituted an unequivocal renunciation of the ongoing litigation. Consequently, the Court ruled that the dispute was resolved by the taxpayers' own actions, leading to the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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d.l. n. 193 del 2016, art. 6; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46: Acceptance of a simplified tax debt settlement procedure by the taxpayer constitutes an unequivocal renunciation of pending litigation, thereby extinguishing the judicial proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinguishment of proceedings renunciation of appeal tax debt discharge cessation of dispute suspended litigation taxpayer commitment sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 193 del 2016, art. 6
- in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv.
I. n. 225 del 2016
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
- la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n.
cod. proc. civ., art. 391, c. 2
3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30 novembre 2018, n. 31021
46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021;
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.
Cass., 6 agosto 2019, n. 20967
Cass., 2 maggio 2019, n. 11540
Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n.
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083
11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3.
Cass., 13 marzo 2019, n. 7107
civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n.
Cass., 7 novembre 2018, n. 28311
7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n.
Cass., 27 aprile 2018, n. 10198
28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25862/2012 R.G. proposto da L'Oliveto S.a.s., di Paola Matilde Raffo, in persona del suo legale rappresentante p.t., Raffo Renzo e Raffo Paola Matilde, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avvocato Francesco D'Ayala Valva che li rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Remo Dominici; - ricorrenti - 'LP Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - e Equitalia Centro S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - L'Oliveto S.a.s., di Paola Matilde Raffo, Raffo Renzo e Raffo Paola Matilde, sulla base di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dagli stessi tre odierni ricorrenti, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di accertamento, - emessi a fini Iva, Irap e Irpef, in relazione ad una conseguita plusvalenza da cessione di un terreno, - e di conseguenti cartelle di pagamento; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - Equitalia Centro S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in I. n. 225 del 2016; - dalla documentazione (già) prodotta nel corso del giudizio emerge, in effetti, che i ricorrenti sono stati ammessi alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazioni dell'agente di riscossione concernenti gli importi dovuti ai fini della definizione ed il piano di rateizzazione;- la stessa Agenzia, del resto, ha dato riscontro all'ordinanza resa dalla Corte esponendo che (solo) a riguardo della posizione del ricorrente Raffo Renzo residua un debito (per complessivi C 16.582,54) in ragione delle residue quattro rate da corrispondere (alle scadenze di luglio e di novembre degli anni 2022 e 2023); 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021;

Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v.

Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. - le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.