Tax court process extinguished due to expiration of settlement request deadline under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party submitted a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency argued regarding the definition of the tax act, but the procedural timeline expired before any resolution could occur. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the settlement request deadline expires without a request for a hearing, and the party advancing costs bears the expenses.
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ETO sul ricorso iscritto al n. 2013/2016 R.G. proposto da Zucca Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Scarpa Katia, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell'Avv. De Stasio Bernardo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso.la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2553/12/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D013C07930/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , 33)5 P022- / Il Preside te DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,...2.3.11M1022. /