Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, which automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended by expiration of time, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the statutory deadline for requesting a settlement hearing, unless the parties subsequently request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 796/2019 R.G. proposto dalla Rizzi Tobia di RiZ2:i Pietro Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Sottocasa Biani e dall'avv. Lorenzo Spallina, con domicilio eletto in Roma, piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2347/12/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 06820140078195785 e T9BCRUG00092/2014, T9BCRUG00096/2014, T9BCRUG00095/2014 E! T9BCRUG00094/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /5/2022_ Il Presi DEPOSITATO N CAtii4 1.t7.11A c