Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant challenged a regional commission decision regarding a tax definition benefit, but no motion to fix the hearing date was filed in time. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving procedural costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a hearing within the statutory period for tax benefit proceedings, the process extinguishes automatically, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 11354/2018 R.G. proposto da Arezzini Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Simone Ginanneschi, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi pec: marcomiccinesipec.ordineavvocatifirenze.it ; francescopistolesi@firenze.pecavvocati.it ; simoneginanneschipec.ordineavvocatifirenze.it ; in uso ai suddetti professionisti; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1436/05/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 2013/ORA00005.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
A DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 17-2'24i2- DEPOSITATO IN CA LLERIA oggi, 23 MAG 202