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Decreto — n. 16494/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 16494/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The plaintiff, Meiattini Franco, argued for the application of the simplified procedure, while the tax authority contended the procedural requirements were not met. The court ruled that without a formal request for settlement by December 31, 2020, the process automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request settlement within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax simplified procedure settlement request deadline legislative decree 119 procedural time limit contenzioso tributario arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 11355/2018 R.G. proposto da Meiattini Franc:o, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Simone Ginanneschi, con domicilio eletto presso seguenti indirizzi pec: marcomiccinesiCapec.ordineavvocatifirenze.it ; francescopistolesi@firenze.pecavvocati.it ; simoneginanneschi@pec.ordineavvocatifirenzeit; in uso ai suddetti professionisti; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1433/05/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 2013/ORA00005.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. eL DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presid te DEPOSITATO IN CANC ERIA oggi, 1 1...MAG 2022 1\ I