Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by taxpayer's voluntary debt settlement and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had previously opted for a simplified debt definition and fully paid the installment plan. The taxpayer argued for a review of the tax assessment, while the opposing party requested rejection based on procedural grounds. The Court ruled that the taxpayer's commitment to settle the debt and pay in installments legally terminated the litigation subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer opts for a simplified debt definition and subsequently pays the installments, the cassation judgment is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26537/2014 R.G. proposto da LIVIGNI PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, via via Donatello, n.71 presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Bagnasco, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Russo - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - Avverso la sentenza n. 3389/3/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il giorno 3 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio dal Consigliere Raffaele Rossi; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Pasquale Livigni ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3389/3/14, resa in data 3 aprile 2014, di rigetto dell'impugnativa dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito imponibile a fini IRPEF per l'anno di imposta 2007.
2. É rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate.
3. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. del 18 novembre 2020 il ricorrente ha dedotto di avere formulato duplice istanza di definizione agevolata in relazione ai carichi iscritti a ruolo in conseguenza dell'avviso opposto: dapprima ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225), provvedendo al pagamento di quattro delle cinque rate in cui stato dilazionato il versamento del dovuto; in seguito, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), con il beneficio della ulteriore rateizzazione dell'importo costituente la quinta rata del precedente condono, con termini per il pagamento ancora in corso.
4. In ottemperanza ad ordinanza interlocutoria resa da questa Corte all'esito della pubblica udienza tenuta il 10 dicembre 2020, il 15 febbraio 2021 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
5. Fissato per l'udienza pubblica dell'il febbraio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. r.g. n. 2 2014 2 Cons. et.Waaie Rossi 6. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con la documentazione prodotta ad integrazione è provata la riferibilità ai crediti oggetto del contendere dei carichi per i quali è stata intrapresa la definizione condonistica.
In conseguenza dell'avviso di accertamento controverso (recante numero identificativo TF7010903650/2011) risulta effettuata una triplice iscrizione a ruolo esattoriale (precisamente: al nr. 0800030 dell'anno 2012; al nr. 0802749 dell'anno 2013; al nr. 0802381 dell'anno 2015: cfr. estratti di ruolo) e la successiva notifica delle cartelle di pagamento indicate nella istanza di definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016, accolta dall'agente della riscossione (cfr. provvedimento di ammissione Equitalia S.p.A. del 14 giugno 2017), cui è seguito il pagamento rateizzato di quanto stabilito.
8. Secondo il consolidato avviso di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del menzionato art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cui sia seguita l'ammissione al beneficio ad opera dell'agente della riscossione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (tra le tante, Cass. 22/12/2020, n. 29283;
Cass. Cass. 21/09/2020, n. 19651; Cass. 21/11/2019, n. 30361; Cass. 02/05/2019, n. 11540; Cass. 03/10/2018, n. 24082). In applicazione di detto principio, si impone quindi declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. r.g. n. 26 7/2014 3 Cons. est Rossi 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate.
10. In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre alla società il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 27/07/2021, n. 21425; Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 11 febbraio 2022. Il Consigliere Estensore Il Presidente affaele Rossi fico S ntin DEPOSITATO IN