Sentenza — n. 16458/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso 31888-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro CAMPOMAGGIO 86 S.p.A. SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16458/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Tale atto è stato notificato alla controricorrente, che non ha tuttavia prestato adesione alla rinuncia al ricorso. 1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 31888-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro CAMPOMAGGIO 86 S.p.A. SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 31888/2019 Numero sezionale 754/2022 Numero di raccolta generale 16458/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 dall’Avvocato STEFANO ZAGÀ giusta procura estesa su foglio allegato al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 540/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA delle MARCHE, depositata l’8/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNAMARIA SOLDI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva accolto l’appello di Campomaggio 86 S.r.L.
Società Agricola (attuale Campomaggio 86 S.p.A. Società Agricola) avverso la sentenza n. 168/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, catastale ed ipotecaria, atto di sottoscrizione di aumento di capitale sociale, con relativo conferimento di ramo d’azienda, e successiva cessione della partecipazione, in cessione di ramo d’azienda.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva dichiarato illegittima la qualificazione, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione di ramo d'azienda, dell’articolata operazione, dianzi descritta, sul rilievo che l’atto dovesse essere tassato solo sulla base del suo contenuto effettivo, senza avere riguardo ad altri atti, presupposti o collegati. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 23.3.2022, l’Agenzia delle entrate, odierna ricorrente, ha dichiarato F i r m a t o D a :
D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 31888/2019 Numero sezionale 754/2022 Numero di raccolta generale 16458/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 di rinunciare al ricorso in conseguenza della sentenza n. 39/2021 della Corte Costituzionale circa la riqualificazione degli atti in relazione all’art. 20 TUIR. 1.2.
Tale atto è stato notificato alla controricorrente, che non ha tuttavia prestato adesione alla rinuncia al ricorso. 1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass.
SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020). 1.4. Nella specie, in assenza dell’accettazione della società contribuente rispetto all'atto di rinuncia notificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.5. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, dianzi citata, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. 1.6.
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 31888/2019 Numero sezionale 754/2022 Numero di raccolta generale 16458/2022 Data pubblicazione 20/05/2022
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.5.2022. Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonella Dell’Orfano) (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A