Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled that no formal request for hearing was filed, and the opposing party did not contest this fact. Consequently, the court applied Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the proceedings, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified tax procedures, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25636/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Genoa Cricket and Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Della Valle, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 1, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 467/06/2017, bf a pronunciata con riferimento all'atto n. R4D030101902/2009. )n:15— Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata fv27/1/ della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7nt