Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was filed. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, and the process terminates automatically without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28847/2017 R.G. proposto da ; Serena Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Furlan Vanda e Domini Franco, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 90, presso lo studio dell'Avv. Furlan Guadagno Fabiola; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gEnerale dello Stato, che la rappresenta e P difende; ,tA) /\ 41 avverso la sentenza della Commissione tributaria reg,onale della Campania sez. staccata di Salerno n. 4616/5/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TF9031305327 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202U, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ad, 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 71 IN.C