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Decreto — n. 16314/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 16314/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. The Revenue Agency and Embraco Europe S.r.l. failed to file the necessary request before December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The tax proceeding extinguishes by time lapse if parties do not request settlement within the statutory period, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax proceeding extinction D.L. 119/2018 settlement request deadline time lapse extinction costs allocation rule tax administrative procedure automatic process termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391 c.p.c.
n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202( ,, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con- ma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10235/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Embraco Europe S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Maisto, Vania Petrella e Paola Albano, con domicilio eletto in Roma, piazza d'Aracoeli, n. 1, presso lo studio Maisto e Associati; v avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1314/6/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T56030200315/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribJante ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ah. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3 la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202( ,, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con- ma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 1 ME, 2022 .... 2301-5.12.022_ CANCELLIERE ESPERTO