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Decreto — n. 16313/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 16313/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018; Art. 391 of the Civil Procedure Code: The tax proceeding extinguishes automatically if the parties do not request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax administrative litigation costs of extinguished process Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code 391 procedura tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10251/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, contro Grillo Corrado, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Castello con domicilio eletto in Torino, piazza Carlo Emanuele II, n. 13, presso lo studio dello st(sso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1793/6/17, ty„\ pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7G011204783/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornria dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma R., CANCELLIERE ESPERTO Dt.ssa EUs(!b