Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the opposing party did not file a request to continue the process within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure is extinguished by expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises the right to continue proceedings, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4007/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Derilca Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo studio legale tributario Tasco & Associati; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3803/2/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK30E5103908.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma nte IL