Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested the special settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Paradiso Michele, challenged a regional tax commission decision regarding specific tax assessments, but failed to utilize the expedited process mandated by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the procedural time bar applied, terminating the case and assigning any advanced costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The special settlement procedure for tax disputes is extinguished if no party requests the hearing within the statutory deadline, terminating the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 15134/2017 R.G. proposto da Paradiso Michele, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Capecchi, con domicilio eletto in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Paola Bastianelli; contro Comune di Quarrata; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2231/25/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 1041/2014, 1771/2014 e 1909/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma l 1 2,0 /S12022_ IL CANCELLIERE ESPERTO nte Do