Civil procedure dismissed: tax agreement process extinguished by statutory time limit passage without party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil procedure extinguished because neither party filed the required request for settlement by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified tax definition, while the defendant did not contest the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific time limit provision of the 2018 decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process for simplified tax definition extinguishes automatically if the statutory deadline passes without a request for settlement or a denial thereof, unless parties request a hearing.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 9438/2017 R.G. proposto da ; Istituto Suore Maria Consolatrice, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mileto Salvatore e Procida Michele con domicilio eletto in Roma, via Giambattista Vico, n. 22, presso lo studio legale Santacroce-Procida-Fruscione; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; ,) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5933/3/16, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 106296708 i» Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO