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Decreto — n. 16300/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 16300/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff, Lactalis Italia, and the tax authority failed to file the necessary request for a hearing before December 31, 2020, despite the possibility of declaring the tax debt extinguished. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties do not request a hearing within the statutory period, terminating the litigation and allocating costs to the anticipator.

Parole chiave

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tax appeal extinction statutory deadline failure hearing request requirement process termination cost allocation rules differimento dell'imposizione crescita in giudicato della tassazione accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr rna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 10408/2018 R.G. proposto da Gruppo Lactalis Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Camosci e Francesco FalcAelli, con domicilio eletto in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 8, presso OGP Studio Legale e Tributario; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro terrpore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regier aie della Lombardia n. 3976/16/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D031A06406.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente Ia declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr rna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma tl IL CANCELLIERE ESPERTO f)o!t.s.