Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had already ruled on the tax assessments, but the procedural clock expired on December 31, 2020. Consequently, the court dismissed the appeal as the process terminated automatically under the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 23054/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro • Castignola Giuseppe, Castignola Rodolfo, Castignola Franco e Castignola Carlino, rappresentati e difesi dagli Avv. Cecilia Cominassi, Francesca Giuffrè e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 39, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia Sezione staccata di 031" Brescia n. 97/65/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R0L05T100547/2008 (IP - R0L05T100731/2008 rispettivamente nei confronti di Castignola Giuseppe e Castignola Rodolfo e gli atti impositivi nn. R0L05T100555/2008 - R0L05T100557/2008 nei confronti di Castignola Franco e Castignola Carlino, questi ultimi due, già dichiarati estinti ai sensi dell'art. 39 D.L. 98/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e (-2 ) ,28C /05 ( 2.0 22 fl., CANCELLI