Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal regarding specific tax assessments, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement process had passed without action. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax dispute process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties subsequently request a hearing to continue the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27336/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mariva Società Semplice, Piglia Graziella, Saettone Ivanna Rosa e Germano Liliana, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Castello, con domicilio eletto in Chivasso (TO), Piazza della Repubblica, n. 9, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 115/34/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R2102A100335 - R2101A100052 - R2101A100046 - R2101A100053. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 22, che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. ftedir *colala itittl diftaimità non ogative heside*, DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r q e) - L-- • I_Pries'idé n te fL CA.NCE