Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to taxpayer's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the appeal. The case involved a dispute over property tax assessments where the taxpayer initially challenged the lack of valuation details but later abandoned the litigation. The court ruled that the procedural extinction took precedence over the merits, citing the statutory provisions governing withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or cassation request, the court must declare the proceedings extinguished without examining the substantive merits of the dispute.
Parole chiave
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Numero registro generale 10410/2017 Numero sezionale 742/2022 Numero di raccolta generale 16287/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente TRIBUTI LIBERATO PAOLITTO Consigliere RITA RUSSO Consigliere rel. Rrel el GIUSEPPE LO SARDO Consigliere. REL ANTONELLA DELL’ORFANO Consigliere Rel, Ud. 11/05/2022 CC A Cron. R.G.N. 10410/2017 SENTENZA sul ricorso R.G. 10410/2017 proposto da:
FA.CE. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Lallini e Gianluca Fedeli elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Viale Pasteur 77 -ricorrente- contro VELLETRI SERVIZI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Cellucci ed elettivamente domiciliata in Roma via Aterno 9 presso lo studio dell’avv. Claudio Pellicciari -controricorrente- 1 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 10410/2017 Numero sezionale 742/2022 Numero di raccolta generale 16287/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6121/2016 depositata in data 18/10/2016 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 11 /05/2022 dal consigliere dott.
RUSSO RITA Udito il Procuratore generale ha concluso per l’estinzione del giudizio. RILEVATO CHE FACE S.R.L.,in persona del legale rappresentante, ha impugnato innanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione delle maggiori imposte di Imu, emesse dalla Velletri servizi s.p.a., affidataria del servizio riscossione per il comune di Velletri. Il contribuente contestava la carenza di motivazione dell’atto di accertamento, la mancata indicazione dei valori e l’impossibilità per la resistente di determinare il valore dei beni.
La società resistente si costituiva e contestava le motivazioni, adducendo l'infondatezza del ricorso. La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso. La società contribuente proponeva appello avverso la citata sentenza, avanti la CTR di Roma, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e ribadendo le argomentazioni già dedotte in primo grado. La CTR, con la sentenza 6121/16, respingeva l’appello del contribuente dichiarando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dalla società resistente La Face s.r.l. contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di ricorso.
Resisteva con controricorso Velletri servizi s.p.a. La società ricorrente, depositava in seguito rinuncia al ricorso chiedendo che la 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 10410/2017 Numero sezionale 742/2022 Numero di raccolta generale 16287/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Corte di Cassazione dichiarasse estinto il procedimento per rinuncia. La rinuncia è stata debitamente accettata dalla Velletri servizi. Il Procuratore generale ha concluso per l’estinzione del giudizio. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 11 maggio 2022 IL CONSIGLIERE EST. Rita Russo IL PRESIDENTE Domenico Chindemi 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8