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Ordinanza — n. 16272/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case extinguished by mutual agreement between municipality and Eni.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16272/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the Municipality of Gela against a tax commission decision extinguished. The municipality had previously withdrawn the appeal in May 2021 following a settlement agreement reached with Eni SpA, which was accepted by the opposing party. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the tax liability regarding the offshore oil platforms.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and the opposing party accepts it, the proceedings are extinguished by mutual agreement, rendering further examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual agreement cassation appeal tax dispute offshore platforms compensation of costs imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
L. n. 228 del 2012
115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3161/2016 R.G. proposto da: Comune di Gela, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Ferdinando D’Amario di Roma, ivi el.dom.to in Via Trionfale n.5637, come da delibera GC e procura in atti; - parte ricorrente - contro Eni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.Livia Salvini di Roma, presso il cui studio è el.dom.to, come da procura in atti; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.2392/21/2015 dell’8.6.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Gela ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad Eni spa, per Ici 2009, su due piattaforme estrattive petrolifere (Perla e Gela 1 Cluster) site nel tratto di mare antistante il territorio comunale.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i manufatti in oggetto non rientrassero, neppure per assimilazione o analogia, tra i beni F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3161/2016 immobili considerati dalla disciplina Ici di cui al d.lvo 504/92; ciò perché non Numero sezionale 1673/2022 Numero di raccolta generale 16272/2022 accatastabili in quanto non assicurati alla riva o terraferma ma solamente Data pubblicazione 19/05/2022 ancorati al fondo marino, bene non appartenente al territorio comunale.

Ha resistito con controricorso Eni spa. § 2. In data 10 maggio 2021 la parte ricorrente Comune di Gela ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, così chiedendo l’estinzione del giudizio a spese compensate; ciò a seguito dell’intervenuto accordo transattivo di cui all’allegata delibera GC 14.3.2018. La dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta altresì, per accettazione, dal difensore della parte controricorrente Eni spa. A seguito di quanto, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. Visto l’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 maggio 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3