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Ordinanza — n. 16262/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds; applicant ordered to pay costs and abuse of process penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16262/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The applicant filed a generic appeal containing multiple grievances without linking them to the statutory reasons for cassation, violating the principle of a bound review. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay litigation costs and a €500 penalty for abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3, 4 c.p.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: A cassation appeal lacking specific grounds linking grievances to statutory review reasons is inadmissible, and the applicant may be penalized for abuse of process.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity abuse of process cassation appeal litigation costs computo dei contributi diritti del contribuente esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3, 4 c.p.c.
il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art. 366 n.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
la palese inammissibilità del ricorso costituisce, inoltre, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell'art. 96, comma 3, proc.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21010-2019 proposto da: MORONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.
art. 360 c.p
art. 366 c.p
nel caso di specie, per quanto detto, la ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione totalmente privo dei requisiti minimi ed indefettibili richiesti dall'art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 19959/2014
Cass., n. 22208/2021
Cass., n. 22208/2021; analogamente, Cass., nn.
Cass., nn. 19285/2016 e 5725/2019
22208/2021; analogamente, Cass., nn. 19285/2016 e 5725/2019); 4.3.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21010-2019 proposto da: MORONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. - ricorrente– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21010/2019 Numero sezionale 1690/2022 Numero di raccolta generale 16262/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrenti – avverso la sentenza n. 2359/2018 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Alessandra Moroni propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 723/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso invito al pagamento, emesso dalla Segreteria Amministrativa della Commissione Tributaria Provinciale, per omesso versamento del contributo unificato relativo al ricorso iscritto al nr. RG 1255/2015; la Segreteria Amministrativa della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art. 366 n. 3 e 4 c.p.c., per difetto di specificità, in quanto si risolve nella prospettazione di una promiscua pluralità di doglianze di diritto e di merito, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; 1.2. questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con l’ordinanza n. 19959/2014, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21010/2019 Numero sezionale 1690/2022 Numero di raccolta generale 16262/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; 1.3. ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo - o come nella specie, senza alcuna articolazione di motivi - sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito; 1.4. le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge, mentre la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli assenti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, trattandosi, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata (cfr. sentenza n. 16990 del 2017); 1.5. la ricorrente si è limitata, peraltro nelle premesse del ricorso, a richiamare genericamente l’art. 360 n. 4 c.p.c., formulando poi plurime, confuse ed inintelligibili censure relative a plurime disposizioni giuridiche, anche prive della natura di norme di rito;

2. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21010/2019 Numero sezionale 1690/2022 Numero di raccolta generale 16262/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 4.1. la palese inammissibilità del ricorso costituisce, inoltre, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell'art. 96, comma 3, proc. civ., l'impugnazione della ricorrente; 4.2. invero, come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (cfr.

Cass. n. 38528/2021) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente» (cfr.

Cass., n. 22208/2021; analogamente, Cass., nn. 19285/2016 e 5725/2019); 4.3. nel caso di specie, per quanto detto, la ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione totalmente privo dei requisiti minimi ed indefettibili richiesti dall'art. 366 c.p.c. per l'ammissibilità del ricorso, e poiché si tratta di requisiti richiesti dalla legge con termini inequivoci, e ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza consolidatissima di questa F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21010/2019 Numero sezionale 1690/2022 Numero di raccolta generale 16262/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Corte, la ricorrente va di conseguenza condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata; 4.4. in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dell'ulteriore importo di Euro 500,00

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché a pagare alla medesima parte controricorrente la somma di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m