Tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the appeal against an assessment, but the statutory time bar prevented further proceedings. Consequently, the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if no extension request is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 8688/2018 R.G. proposto da Cardogna Renato, rappresentato e difeso dall' Avv. Walter Tammetta, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Ugo Taby n.19, presso il sig. Pietro Pernarella; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 501/15/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.TKF011300431/13.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di fer; / chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .44 M2 02 2 Il President? — DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG Ztt