Cassation court remands case to lower court after acquiring file due to error in procedure regarding late evidence submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a new hearing after ordering the acquisition of the lower court's file. The taxpayers argued that Equitalia submitted proof of notice for payment orders late, violating statutory deadlines, and that the orders were invalid due to lack of signatures and improper postal notification. Because the taxpayers alleged an error in procedure regarding this late evidence, the Court exercised its power to examine the file directly and ordered the clerk to retrieve the original case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 32 d.lgs. 546/1992: When a cassation appeal alleges an error in procedure concerning the late production of evidence, the Court may exercise direct examination of the lower court's file and order its acquisition to verify the factual validity of the alleged procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3243/2016 proposto da: GIANFRANCO BRIVIO e MARIA CRISTINA CONSONNI, rappresentati e difesi dagli Avv. Fabio Pace ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 89/B; - ricorrenti - Contro EQUITALIA NORD SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2518/12/2015 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 10/6/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. Gianfranco Brivio e Maria Cristina Consonni proponevano ricorso avverso le cartelle di pagamento n. 134201200006439638 e 134201200006439638001 con le quali Equitalia Nord s.p.a. chiedeva il pagamento dell'imposta di registro in conseguenza dell'atto di trasferimento immobiliare intervenuto tra le parti. I ricorrenti lamentavano l'omessa notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione presupposto alle indicate cartelle, la nullità delle cartelle in quanto prive di sottoscrizione e notificate a mezzo del servizio postale.
2. Con sentenza n. 2518/12/2015, depositata il 10/6/2015, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, confermava la decisione di primo grado e, per l'effetto, rigettava l'originario ricorso dei contribuenti 3. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. Equitalia Nord s.p.a. non si è costituita.
5. In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo Gianfranco Brivio e Maria Cristina Consonni deducono, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 32 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art.24 Cost., per avere la CTR fondato la propria decisione sulla prova della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione (atto presupposto alle cartelle impugnate), fornita da Equítalia Nord s.p.a. tramite documenti prodotti tardivamente dalla parte e, in particolare, in violazione del termine di cui all'art. 32 cit. Osserva parte ricorrente che parte intimata, a fronte dell'udienza fissata per il 20.4.2015, ha provveduto a depositare i documenti sopra indicati solo con nota del 3.4.2015 e, dunque, in violazione del termine di venti giorni prima fissato dall'art. 32 cit.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo e .. le relative cartelle di pagamento in assenza della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione presupposto.
3. Con il terzo motivo i contribuenti lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'ad 26 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR, in violazione della indicata disposizione, ritenuta legittima la notifica delle cartelle effettuate dall'Agente della riscossione avvalendosi in via diretta del servizio postale, dovendo interporsi tra i due la figura dell'agente notificatore.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 21 septies, della legge n. 241 del 1990. Con tale censura viene riproposta la nullità delle cartelle per omessa sottoscrizione delle stesse; sottoscrizione che secondo quanto previsto dalla norma indicata, costituisce requisito essenziale dell'atto.
5. Con il primo motivo di ricorso viene denunciato un error in procedendo, laddove i ricorrenti hanno riportato nel ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti, il vizio suddetto e, in particolare l'avvenuto deposito, da parte dell'ente deputato alla riscossione del tributo, della documentazione attestante la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione posto a fondamento delle cartelle impugnate, oltre il termine di cui all'art. 32 cit. In assenza della costituzione di Equitalia Nord s.p.a. e in presenza del denunciato error in procedendo - il quale comporta che il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita a riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716 del 2018) - appare necessario disporre, a cura della cancelleria, l'acquisizione del fascicolo di merito.
A fronte di tale censura questa Corte è chiamata ad esercitare il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito e, in ragione di ciò, disporre l'acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 28 aprile 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (--\ Il Presidente enico~-, DEPOSITATO