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Ordinanza Interlocutoria — n. 16114/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case to new role pending Supreme Court of Unites decision on registration tax.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16114/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remitted the proceedings to a new role pending a decision from the Supreme Court of Unites. The appellant argued that the Regional Tax Commission incorrectly taxed a debt recognition act at a percentage rate, citing specific tariff provisions. The court determined the issue was of general importance and required a unified interpretation, thus halting the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.; Art. 1988 c.c.; d.P.R. n. 131/1986; Art. 3 Tariffa; The Supreme Court of Unites must resolve questions of general importance regarding the registration tax on debt recognition acts before lower courts can proceed.

Parole chiave

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registration tax debt recognition Supreme Court of Unites remittal to new role taxation percentage tassa d'iscrizione nel registro deduzione delle spese professionali responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.
3 Tariffa parte 1 e della nota 2 della stessa Tariffa allegata, in relazione all'art. 360, comma 1°, n.
Art. 1988 c.c.
d.P.R. n. 131 del 1986
Art. 3 Tariffa parte 1
22 e 40 comma 1, art. 3 Tariffa parte 1 e della nota 2 della stessa Tariffa allegata, in relazione all'art.
nota 2 della Tariffa
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Testo completo

RLOCUTORIA ,Asul ricorso iscritto al n. 4732/2019 del ruolo generale, proposto DA f,,r12/ (i AUGUSTO GIGANTE (codice fiscale GGN GST 70M12 F839 L), rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Lanzara (codice fiscale LNZ CRD 52527 F839 R), domiciliato in Roma, alla Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Lucio Nicolais. - RICORRENTE — CONTRO l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 0663391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 8022403087), con sede in Roma, alla Via del Portoghesi n.

12. igONTRORICORRENTEI — avverso la sentenza n. 2967/24/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia - depositata il 27 giugno 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE: Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 1. con l'avviso di liquidazione n. 2012/001/DI/000025236/0/001 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - tassava, a titolo di imposta di registro calcolata nella misura di 1.490,75 C, il decreto ingiuntivo n. 000025236/2012 emesso a favore del ricorrente in ragione del credito professionale relativo all'attività di avvocato per la somma di 92.703,08 C (111.585,41 C con la maggiorazione dell'IVA), già oggetto di riconoscimento ad opera della controparte;

2. la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 9559/46/2016, aveva annullato parzialmente il suindicato avviso, considerando che la controversia aveva ad oggetto la correttezza del recupero a tassazione della ricognizione del debito su cui si fondava il decreto ingiuntivo e ritenendo che detto titolo non indicasse gli elementi essenziali della ricognizione del debito, per cui non poteva essere tassato l'atto ivi enunciato, rideterminando l'imposta complessivamente dovuta in 355,57 C;

3. la Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva accolto parzialmente l'appello avanzato contro la predetta sentenza dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - premettendo che «il giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'atto di ricognizione del debito, poiché esso è l'unico atto scritto allegato al ricorso, mentre i mandati professionali conferiti all'avvocato Gigante, seppur genericamente segnalati, non risultano essere stati supportati da altra documentazione» e ritenendo, quindi, che «l'atto sottoponibile a tassazione è la ricognizione del debito ed esso va tassato nella misura dell'1°/0 dell'importo in esso indicato, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa allegata al dpr n. 131 del 1986»;

4. avverso tale sentenza, Augusto Gigante proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2019, formulando il seguente, unico, motivo d'impugnazione; l'Agenzia delle Entrate, ha depositato nota dell'8 aprile 2019 «al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. comma 1 c.p.c.», dando atto di non essersi costituita nei termini; CONSIDERATO CHE: Proc. 4732/2019 ric. gen. ordinanza interlocutoria Pagina 2 di 3 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 1. con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.1988 c.c. e del d.P.R n. 131 del 1986, artt. 22 e 40 comma 1, art. 3 Tariffa parte 1 e della nota 2 della stessa Tariffa allegata, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. «per avere la CTR erroneamente affermato che la ricognizione del debito è atto sotto ponibile a tassazione percentuale nella misura dell'i°/0 dell'importo in esso indicato» (v. pagina n. 4 del ricorso);

2. con ordinanza interlocutoria n. 33313 del 2021 questa Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante, per quel che più rileva nella presente sede, la tassazione dell'imposta di registro nell'ipotesi di ricognizione di debito;

3. la decisione del ricorso implica la risoluzione della predetta questione, per cui appare almeno opportuno rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite;

P.Q.M.

rinvia il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso, nell'adunanza camerale del 26 aprile 2022. IL PRESIDENTE POSITATO IN CANCELLERIA (Dott. ssa Milena Balsamo) 1 9 MAS. 2022 IL ZIONARI ott.ssa Is