Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding that earthquake suspension applies to all taxes including the asset revaluation substitute tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision that suspended the third installment of the asset revaluation substitute tax due to the 2002 Etna earthquakes. The agency argued the tax was not covered by the suspension law, but the court ruled that the legislative phrase 'also procedural terms' broadly encompasses all tax payments. Consequently, the court affirmed that the suspension applies to this specific tax, validating the lower court's decision to grant the taxpayer relief.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 1011 della l. n. 296 del 2006; Art. 25 della l. n. 413 del 1991: The suspension of tax payments ordered for natural disasters applies to all taxes, including the substitute tax on asset revaluation, as the phrase 'also procedural terms' covers the entire spectrum of fiscal obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27146-2013, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente CONTRO Società Alberto Poiatti s.p.a., cf. 03252510874, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Taranto, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria, e che dichiara l'indirizzo telematico studiomulonetarantograsso@legalmaiLit- Controricorrente Avverso la sentenza n. 341/34/2012 della Commissione tributaria , regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il P2 fP13.braid 72-,oni; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 marzo 2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che: Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata alla società Alberto Poiatti spa il 10 dicembre 2008 fu notificata la cartella di RGN 27146/2013 ConsigOe rel. Federici pagamento con cui le era intimato il versamento della somma complessiva di C 55.058,67. La cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di un controllo automatizzato sul modello Unico 2005, era relativa al mancato pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio, introdotta dalla I. 21 novembre 2000, n. 342.
La società, avente sede legale e operativa in uno dei centri della provincia di Catania e che, dopo aver versato già le prime due rate dell'imposta sostitutiva e sospeso la terza, ultima, ritenendo che fosse compresa tra i tributi sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell'Etna risalenti all'ottobre 2002, come previsto dal D.M. 14 novembre 2002, dal D.P.C.M. n. 3315 del 2 ottobre 2003, nonché dall'art. 1, comma 1011 della I. 27 dicembre 2006, n. 296, impugnò la cartella esattoriale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che con sentenza n. 739/14/2009 accolse il ricorso.
L'appello, proposto dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, fu rigettato con sentenza n. 341/34/2012. Il giudice regionale ha ritenuto che, a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, all'imposta sostitutiva trovava applicazione la disciplina agevolativa, per avere natura tributaria e compresa pertanto tra le imposte cui doveva applicarsi la I. n. 342 del 2000 e l'ulteriore disciplina ad esso riferibile. L'Agenzia delle entrate ha censurato la decisione con un unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso.
Nell'adunanza camerale del 10 marzo 2022 la causa è stata discussa e decisa. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, "e norme connesse", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina agevolativa introdotta in occasione degli eventi sismici e vulcanici interessanti nel 2002 alcuni territori della provincia di Catania.
Nello RGN 27146/2013 Consignerte rei. Federici specifico sostiene che tale disciplina afferiva ad adempimenti e versamenti di natura tributaria, per avere carattere cogente, dovendosi dunque escludere quelli dovuti «in base ad un adempimento finalizzato al perfezionamento della richiesta di una agevolazione», quale quello previsto dalla I. n. 342 del 2000, sulla rivalutazione "volontaria" dei beni iscritti in bilancio. Il motivo è infondato. Questa Corte, pronunciandosi su questione analoga, e in particolare sulla denunciata violazione dell'art. 25, I. n. 413 del 1991, e successive modificazioni, nonché sull'art. 1 del D.M. 31 luglio 1993, relativamente all'applicazione della sospensione del pagamento dell'imposta sostitutiva della disciplina agevolativa connessa al sisma del 1990, ha affermato che «in relazione al sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 fu disposta all'art. 1 la sospensione - oltre che dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale - dei "termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilate, nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dall'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali".
La formula utilizzata, "termini anche processuali relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria", è di tale ampiezza da non lasciare spazio a dubbi interpretativi circa la sua riferibilità alla generalità dei tributi, compresa quindi l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR prevista dall'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» (Cass., 9 maggio 2014, n. 10053). Con riferimento alla medesima contribuente, per una annualità pregressa a quella oggetto della presente lite, questa Corte, oltre che condividere il precedente già citato, ha ulteriormente evidenziato che, pur tenendo conto della insuscettibilità della applicazione analogica delle disposizioni fiscali agevolative, tuttavia, tenendo conto della natura obbligatoria dell'imposta correlata alla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio, che costituisce un obbligo e non un onere per il contribuente, debba escludersi che i benefici tributari riconosciuti in occasione degli RGN 27146/2013 Consigliere rei.
Federici eventi sismici che hanno colpito in quegli anni la Sicilia siano alternativi rispetto ad altre agevolazioni fiscali (Cass., 3 maggio 2019, n. 11686). Le ragioni esplicitate dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sono condivise da questo collegio, che intende darne continuità. La sentenza della commissione regionale ha deciso attenendosi a tali principi. Il ricorso va pertanto rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in C 6.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura for