Italian Court dismisses tax agency appeal regarding unreasonable VAT refund delay interest calculation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding VAT refund delays. The agency argued that a mere request to define pending tax liabilities constituted a suspension of payment, but the court held that only a formal, motivated suspension order can legally halt the refund timeline. Consequently, the court ruled that the interest calculation starting from the normal refund date was contrary to EU law, as the delay was deemed unreasonable and uncompensated by the agency's actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 della direttiva 2006/112/CE; Art. 69 del r.d. n. 2440/23: A mere request to define pending tax liabilities does not constitute a legal suspension of VAT refund; unreasonable delays in reimbursement must be compensated with interest calculated from the normal refund date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5780 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia ricorrente- contro s.p.a. Alpiq Energia Italia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, presso lo studio dei quali in —!;;e4ce./vi-2ie Roma, alla via clei=Redstegher elettivamente si domiciliano -controricorrente- RG n. 5780/18 Angelina Ma er no estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in data 11 luglio 2017, n. 3100/17; sentita la relazione del consigliere Angelina-Maria Perrino, svolta nel corso della pubblica udienza dell'8 marzo 2022; udita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Rosa Maria Dell'Erba, che, nel ribadire le conclusioni rese per iscritto dal sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri e per la società gli avvocati Claudio Lucisano e Chiara Sozzi, la seconda in sostituzione dell'avv.
Giuseppe Zizzo. Fatti di causa Emerge dalla narrativa della sentenza nonché dalla concorde ricostruzione dei fatti contenuta negli atti che in relazione al terzo trimestre 2010 la s.p.a. Alpiq Energia Italia maturò un credito iva di euro 12.000.000,00, che richiese a rimborso. L'Agenzia delle entrate invitò la contribuente dapprima a presentare la documentazione giustificativa del credito (in data 20 dicembre 2010), ottenendola il 21 gennaio 2011, poi a definire i carichi pendenti (in data 24 marzo 2011) e, dopo ancora, a prestare una delle garanzie previste dall'art. 38 -bis del d.P.R. n. 633/72 (in data 24 maggio 2013), conseguendo in data 26 luglio 2013 una polizza fideiussoria.
Ne seguì il 9 agosto 2013 la disposizione con la quale l'Agenzia riconobbe il rimborso, ma liquidò, a titolo di interessi, la somma complessiva di euro 100.602,74, che scontava i periodi di sospensione dal 20 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011, per tardività nella presentazione della documentazione giustificativa, dal 24 maggio 2013 al 26 luglio 2013, corrispondente al periodo intercorso tra la richiesta della garanzia e la prestazione di essa, e dal 24 marzo 2011 al 5 aprile 2013. A tale ultima data rimontava RG n. 5780/18 Angelina- o estensore difatti il provvedimento di autotutela parziale col quale l'Agenzia in relazione all'anno 2006 aveva ridotto i carichi pendenti, di modo che quelli che residuavano, pari a euro 38.802.160,61, erano coperti dall'ammontare dei rimborsi trimestrali e annuali in corso di riconoscimento, ammontanti a euro 60.400.000,00.
La contribuente formulò apposita istanza per ottenere la differenza degli interessi, per il periodo dal 20 novembre 2011 fino alla corresponsione del rimborso, esclusi 95 giorni corrispondenti al periodo intercorso tra la notificazione delle richieste della documentazione giustificativa e la data di presentazione di essa, ma ebbe in riscontro un diniego, che impugnò, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Quella regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dell'Agenzia osservando anzitutto che è dubbia la compatibilità dello strumento del fermo col microcosmo dell'iva; che comunque nessun formale provvedimento di fermo era stato emesso e che ad ogni modo è ingiustificata la sospensione della maturazione degli interessi durante il periodo di fermo, visto che l'unica contestazione effettiva dell'Agenzia concerneva soltanto la necessità di definizione dei carichi pendenti.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, il primo dei quali articolato in tre subcensure, che illustra con memoria, cui la società replica con controricorso, parimenti illustrato con memoria. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 'n - 3 comma 1, .p.c., l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 69 del r.d. n. 2440/1923 e 2697 c.c., là dove il giudice d'appello ha escluso che il fermo amministrativo può essere emesso anche in costanza della procedura di rimborso, ha RG n. 5780/18 Angelina-Matria P rrino tensore r- preteso che il fermo debba essere disposto con provvedimento formale, notificato alla parte contribuente, e ha trascurato che, nel caso di una richiesta di rimborso dell'iva proposta in base all'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/72, la sospensione disposta dall'amministrazione per l'esistenza di carichi pendenti produce l'effetto di sospendere il decorso degli interessi moratori per tutto il periodo in cui il contribuente non abbia eliminato l'ostacolo al rimborso.
Il tema oggetto di discussione, come indicato dalla stessa Agenzia, concerne gli effetti del fermo amministrativo sul decorso degli interessi sulla somma da rimborsare, maturati nel periodo della sospensione derivante dal fermo. 1.2.- La censura è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura generale, con essa si aggredisce la statuizione concernente la mancanza di un formale provvedimento di fermo, assumendo che non occorra, potendo il fermo risultare da semplice nota, come sarebbe accaduto nel caso in esame, in cui esso sarebbe scaturito dalla richiesta di definizione dei carichi pendenti.
Benché ammissibile, la censura è infondata; e ciò sebbene l'amministrazione si possa valere, anche in materia di iva, del potere di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440/23, posto a presidio della certezza dei rapporti patrimoniali tra i cittadini e lo Stato (come chiarito da Cass., sez. un., n. 2320/20). 2.- Non può far le veci del fermo, come vorrebbe l'Agenzia, la richiesta di definizione dei carichi pendenti mr=aU27 oggetto della nota del 24 marzo 2011, che è appunto una richiesta, e non già la manifestazione motivata della decisione di sospensione.
Ne consegue che, in mancanza di una tale decisione, la sospensione si deve ritenere oggetto di una eccezione. RG n. 5780/18 Angelina-Maria PrinJesi4nsre Al riguardo, questa Corte esclude che una mera eccezione di sospensione possa paralizzare il rimborso: occorre un formale provvedimento di sospensione motivato anche in relazione al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato per garantirgli ogni tutela giurisdizionale (in termini, Cass. n. 23601/11). 2.1.- Anche la giurisprudenza unionale, d'altronde, sottolinea che l'adozione di misure cautelari volte a garantire l'efficace riscossione dell'iva richiede la configurabilità di un controllo giurisdizionale effettivo, per consentire il controllo della proporzionalità del pregiudizio arrecato al diritto di detrazione dell'iva che abbia comportato l'eccedenza richiesta a rimborso (Corte giust., cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C- 47/96, Garage Molenheide BVBA, punto 55). 3.- Nel caso in esame, peraltro, come specificato in narrativa, i controcrediti vantati sono risultati insussistenti, al punto che l'Agenzia è ricorsa a un provvedimento di autotutela parziale, che ha ridotto la maggiore imposta pretesa a un importo inidoneo a neutralizzare il credito iva vantato.
Sicché, a fronte della mera eccezione di sospensione, è residuato soltanto il ritardo irragionevole nella corresponsione del rimborso (la Corte di giustizia con la sentenza in causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, ha ritenuto irragionevole un periodo di quasi otto mesi), che non è stato compensato dal riconoscimento degli interessi. 3.1.- Trova quindi applicazione la giurisprudenza unionale in base alla quale un regime di calcolo degli interessi dovuti dall'erario che non assuma come dies a quo il giorno in cui l'eccedenza dell'iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata risulta, in linea di principio, contrario alle esigenze dettate dall'art. 183 della direttiva.
RG n. 5780/18 Angelina-Maria Perri sore 4.- Il motivo va quindi respinto; il che comporta l'assorbimento del secondo motivo, che ripropone la medesima censura sotto le spoglie del vizio di motivazione. Ne segue il rigetto del ricorso. 4.1.- Le spese vanno, tuttavia, compensate, in considerazione della relativa novità della questione. Per questi motivi rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022. Il presid DEPOSITATO IN CANCELLERIA etai• 1