Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16095/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal allowing first-time compensation defense in appeal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16095/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal that rejected the agency's first-time compensation defense in an appeal. The agency argued this violated procedural rules prohibiting new exceptions, while the bank contended the defense was valid. The court ruled that compensation is a strict exception not allowed for the first time in appeals, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: The tax administration cannot raise a compensation exception for the first time in appeal proceedings as it constitutes a strict exception that modifies the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax compensation exception appeal proceedings rules new exceptions prohibition fiscal administration defense subject matter modification sgravio fiscale successivo tassazione dell'IVA compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
E' consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs.
Art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Art. 38 bis, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20 dicembre 2012, n. 23592
Cass. 20 dicembre 2012, n. 23592; Cass., ord., 13 giugno 2012, n.
Cass., ord., 13 giugno 2012, n. 9610
23592; Cass., ord., 13 giugno 2012, n. 9610).
Cass., ord., 29 ottobre 2020, n. 23862
Cass., ord., 29 ottobre 2020, n. 23862).
Cass., ord., 6 dicembre 2018, n. 31626
Cass. 21 maggio 2007, n. 11682
Cass. 21 maggio 2007, n. 11682).
Cass., ord., 2 novembre 2020, n. 24220
546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto (così, Cass., ord., 2 novembre 2020, n. 24220).
Cass., ord., 21 novembre 2016, n. 23587
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23258/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente, intimato in via incidentale - contro Banca IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Marelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Buonfiglio, sito in Roma, via Cicerone, - con troricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1869/17, depositata il 22 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022, dal Consigliere Paolo Catallozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale; udito l'avv. Maria Cristina De Andreis, per delega dell'avv. Mario Martelli, per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 22 giugno 2017, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che la aveva condannata al pagamento in favore della Banca IFIS s.p.a. del credito per eccedenze i.v.a. dichiarato dal Fallimento della Barresi s.r.l. e a quest'ultima ceduto.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l'eccezione di compensazione sollevata dall'Ufficio era tardiva in quanto proposta per la prima volta solo con l'atto di appello.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la Banca IFIS s.p.a., la quale propone ricorso incidentale condizionato.

5. Avverso tale ricorso incidentale condizionato l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISONE 1. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e 38 bis, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'eccezione di compensazione sollevata dall'Ufficio con riferimento a controcrediti vantati nei confronti del contribuente non potesse essere sollevata per la prima volta nel giudizio di appello. 1.1.

Il motivo è infondato. E' consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che resta sempre deducibile (cfr., per tutte, Cass., ord., 22 settembre 2017, n. 22105;

Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756). Tale principio va ribadito, con la puntualizzazione, da un lato, che il fatto estintivo tipico dell'obbligazione pecuniaria, rappresentato dal pagamento dell'obbligazione tributaria, non costituisce un'eccezione in senso stretto, non determinando un ampliamento del mutamento del thema decidendum originario (cfr. Cass. 20 dicembre 2012, n. 23592; Cass., ord., 13 giugno 2012, n. 9610). Le riferite regole trovano applicazione anche ai giudizi nascenti dell'esercizio di azioni esercitate da parte del contribuente - che, in questi casi, assume la veste di attore anche in senso sostanziale -, per cui è consentito all'amministrazione finanziaria contestare in appello, per la prima volta, la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, ma non anche far valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente (cfr.

Cass., ord., 29 ottobre 2020, n. 23862). 1.2. In proposito, si osserva che l'espressione, ricorrente in alcune pronunce, secondo cui l'Amministrazione può difendersi «a tutto campo» va intesa, in coerenza con i richiamati principi, nel senso che, non essendo l'Amministrazione medesima vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, è consentito a quest'ultima difendersi, anche per la prima volta in appello, dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso proprio e, dunque, non determinano un ampliamento del thema decidendum (cfr., al riguardo, Cass., ord., 6 dicembre 2018, n. 31626;

Cass. 21 maggio 2007, n. 11682). In applicazione dei richiamati principi deve ritenersi che, in tema di compensazione, i principi generali enunciati dall'ad. 1242, primo comma, c.c., circa l'efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d'ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell'ad. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto (così, Cass., ord., 2 novembre 2020, n. 24220). 1.3.

Non appare, pertinente, in senso opposto il precedente rappresentato dall'ordinanza di questa Corte n. 23587 del 21 novembre 2016 - menzionato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni -, in quanto relativo ad un caso in cui l'eccezione vedeva sulla insussistenza del credito vantato, in quanto utilizzato in compensazione dal contribuente per il pagamento di tributi e, dunque, risolventesi in una mera difesa.

2. Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto e, conseguentemente, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dalla contribuente.

3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

714,0 zSO La Corte rigetta il ricorso; dichiara assorbito il flntale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per e