Court dismisses taxpayer's claim to shift business expense deduction year to balance income and avoid tax loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal to shift a business expense deduction to a different fiscal year for accounting balance. The taxpayer argued this was necessary to offset active and passive income components, but the court held that tax rules on expense imputation are binding and non-negotiable. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Tax Court of Lazio for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; The rules governing the temporal attribution of negative components are binding for both the taxpayer and the treasury, rendering any attempt to shift deductions for balancing purposes inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ricollegabile all'adozione del decreto di espropriazione, adottato il 5.4.2005.
8. Va infatti reiterato anche nel caso in esame che, in tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sul- l'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via gene- rale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono vincolanti sia per il contribuente che per l' erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrile- vante l' eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1648 del 24/01/2013, Rv. 624987 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20805 del 06/09/2017, Rv. 645300 - 01).
9. Accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, la sen- tenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito, il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composi- zione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 8 febbraio 2022 ( I Relatore Il Presidente ierpaolo