Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer utilized a simplified payment scheme and fully paid the debt before the statutory deadline. The taxpayer submitted proof of the simplified declaration and payment, while the tax agency failed to object to the documents or request a hearing. Consequently, the court ruled that the tax obligation ceased and the litigation matter ended without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the taxpayer opts for the simplified payment scheme and pays the debt within the deadline, and the litigation matter ceases if the debt is fully paid at the time of judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10240/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, – ricorrente – contro C.I.P.E.A. & CARIIEE-CO.ED.A – UNIFICA – Consorzio fra imprese di produzione edilizia impiantistica ed affini società cooperativa, in persona del legale rappresentante commissario liquidatore Luca Moscatiello, rappresentato e difeso dagli Avv. MARIO MARTELLI e GIOVANNI CALICETI del foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
Antonio Buonfiglio in Roma, via Cicerone 44 - controricorrente – F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10240/2018 Numero sezionale 1361/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria Numero di raccolta generale 16083/2022regionaleData pubblicazione 18/05/2022 per l’Emilia - Romagna, n.2604, depositata in data 25 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere Alberto Crivelli Visto il provvedimento di fissazione della data per la decisione RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento THB03BB02995-2011 contestava l’applicazione erronea dell’aliquota ridotta al 10 % dell’i.v.a. (annualità 2006) in luogo di quella ordinaria relativamente a tre fatture. Il Consorzio impugnava l’avviso e l’adìta CTP accoglieva il ricorso. La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia ad un unico motivo. Avverso tale ricorso si costituiva il Consorzio per resistere;
2. Con memoria 31.5.2019 il contribuente chiedeva di disporre la sospensione del giudizio, essendosi avvalso con domanda depositata il 29 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 6.908,70;
3. Con memoria 22.12.2020 il contribuente ha richiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite prendendo atto della mancata opposizione dell’Agenzia alla definizione agevolata; CONSIDERATO CHE: 1.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10240/2018 2.In base all’art.6, comma 2-ter del d.l. n.119/2018, le Numero sezionale 1361/2022Numero di raccolta generale 16083/2022 controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione Data pubblicazione 18/05/2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018) per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia;
3. Nella specie il valore della controversia è pari ad € 138.174,00, per cui l’importo versato pari come detto ad € 6.908,70 corrisponde al cinque per cento, l’Agenzia risulta soccombente nei precedenti gradi di giudizio e il presente giudizio risulta pendente alla data del 19 dicembre 2019; 4.Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; 5.Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata;
L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10240/2018 non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 Numero sezionale 1361/2022Numero di raccolta generale 16083/2022 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere Data pubblicazione 18/05/2022 conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; 6.Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
7. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere;
8. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione; 9.Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2022 Il Presidente Federico Sorrentino F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C