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Ordinanza Interlocutoria — n. 16019/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands tax appeal case to lower court to examine procedural timeliness of appeal notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16019/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the lower court to examine the merits regarding the timeliness of the main appeal notification. The taxpayer challenged the tax authority's assessment for 2001, which included fines and penalties calculated using an inductive method. Since the lower court failed to verify if the postal stamp on the notification proved timely delivery, the appellate court ordered a new trial to resolve this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: When a procedural violation such as the failure to examine the timeliness of an appeal notification is alleged, the Court of Cassation must acquire the case file and remand the case for a new trial.

Parole chiave

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tax appeal timeliness procedural defect remand postal notification proof inductive assessment method Cassation remand order ricupero d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26130/2015 R.G., proposto da: MIRABELLA BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Scardaci Di Grazia, con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata francesco.scardacidigrazia@ordiniavvocaticatania.it. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avverso la sentenza n. 1293/18/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 26/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere Rosita D’Angiolella.

RILEVATO CHE 1. Benetto Mirabella ha impugnato, con sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, di cui in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale di egli contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva annullato l’avviso di accertamento solo per la parte relativa alle sanzioni. La controversia, infatti, prende origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, per l’anno 2001, con il quale venivano accertati, con metodo induttivo, a carico di Benedetto Mirabella, evasore totale, maggiori ricavi e, quindi, maggiore Irpef (euro 50.551,83), maggiore Irap (euro 5.465,15) e maggiore Iva (euro 8.299,46), oltre interessi e sanzioni.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si denuncia un vizio di inosservanza di norme processuali (omesso esame della tempestività della notifica dell’appello principale proposto dall'Ufficio «in quanto la copia notificata al contribuente risultava sprovvista di timbro di spedizione postale dal quale poter vincere che la spedizione fosse avvenuta nei termini»), per il quale, divenendo questa Corte di Cassazione giudice del fatto processuale, occorre acquisire i fascicoli di merito, con rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio. 2 F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio per acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 4 maggio 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e