Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the procedural timeline expired without a final resolution. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically petition for its scheduling.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 2843/2018 R.G. proposto da Servizi e Sistemi S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Cesare Federico Glendi e Luigi Manzi, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in be Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e 5‘y ‘ difende, • • 40/ avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 822/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3030705732/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui ai comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del . processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 14 2 11 Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. i