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Decreto — n. 15982/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 15982/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for settlement or objection to the tax assessment was filed within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition is extinguished by the expiration of the deadline for filing the settlement request, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition deadline D.L. 119/2018 Article 6 tax assessment appeal procedural time limit contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
101, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
101, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 13978/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Kato Imer S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Romei e Cesare Romano Carello, con domicilio eletto in Roma, via Silvio Pellico, n. 24, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2357/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8V031T00098/2014. )11/5 1. 101, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma if( ielt Il lsidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 1_8 G