Italian Supreme Court dismisses tax authority appeal, ruling lower court wrongly imposed burden of proof on agency for signature delegation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that had upheld a taxpayer's challenge to an assessment notice. The authority argued the lower court failed to recognize the validity of the signature delegation, but the Court found the regional commission incorrectly placed the burden of proof on the agency to provide a specific named delegate. The Court ruled that for a signature delegation, it suffices to show the official's qualification, not a specific name, and ordered the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. 600/1973; Art. 32, 24 D.Lgs. 546/1992: The tax administration bears the burden of proving the validity of a signature delegation; for signature delegations, it is sufficient to demonstrate the official's qualification, not the specific name of the delegate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3207/2018 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro MIRABELLA BENEDETTO intimato avverso la sentenza n. 2180/17/17 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 13/06/2017; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3207/2018 Numero sezionale 1527/2022 Numero di raccolta generale 15898/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere Rosita D’Angiolella. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, di cui in epigrafe, con la quale è stato accolto l'appello principale del contribuente, dichiarandosi l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento e di relativa delega, con rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.
2. Il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione di legge e segnatamente degli artt. 42 d.P.R. 29/09/1973 n. 600, 32 e 24 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., là dove la Commissione tributaria regionale non ha considerato che, non avendo il contribuente messo in dubbio né l’appartenenza del sottoscrittore dell’avviso di accertamento alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Catania, né l’usurpazione del potere di sottoscrizione, non v’era contestazione sull’esistenza di una delega, sicché, ai sensi dell’art. 115 cd. proc. civ., la CTR avrebbe dovuto ritenere la validità dell’accertamento.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che, anche nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe stato accertato, “inequivocabilmente”, che la sottoscrizione dell’atto andava considerata come delega di firma sicché nessuna contestazione avrebbe potuto muoversi sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento o sulla sua provenienza dall’Ufficio di Catania.
2. Il motivo è fondato. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3207/2018 Numero sezionale 1527/2022 Numero di raccolta generale 15898/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 2.1. Con riguardo alla legittimità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra delega di funzioni e di firma, chiarendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni «poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità d’indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (cfr.
Sez. 5, 19/04/2019, n. 11013). A fronte dell’eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio sollevata dalla società contribuente, scatta l’onere in capo all’Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (cfr. Sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull’accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione. 2.2. La CTR nell’affermare che «l’Amministrazione è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo dell’Ufficio che è legittima solo se indica il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento» e nel ritenere che, nella specie, l’onere in capo all’Amministrazione non era stato soddisfatto in quanto «non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega (“delega di funzione”) poiché occorre il riferimento nominativo di chi effettivamente riveste tale qualifica», ha 3 F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3207/2018 Numero sezionale 1527/2022 Numero di raccolta generale 15898/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 in realtà gravato l’Amministrazione erariale di un onere che non le incombeva, considerato che, in base ai principi innanzi esposti, si tratta di delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, invece, può avvenire mediante ordini di servizio (dalla sentenza impugnata risulta che l’Agenzia delle entrate ha prodotto l’ordine di servizio n.9/2010) che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, 29/03/2019, n. 8814).
3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, affinché proceda all’esame del merito della controversia.
4. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 4 maggio 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s