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Ordinanza — n. 15885/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal by tax collector arguing they cannot be charged uniform fee when challenging tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15885/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.A. against a regional tax commission's refusal to grant a debt reservation for the uniform fee. The company argued that as a tax agent, it should not be liable for costs when challenging an administrative act, unlike when enforcing debts. The court ruled that since the agent was acting as a litigant seeking to annul the tax order rather than collect it, the legal basis for debt reservation did not apply, and the uniform fee obligation remained. Consequently, the appeal was dismissed, and the company was ordered to pay the additional uniform fee for the cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 37 D.L. 98/2011; Art. 11 D.P.R. 115/2002: Tax collection agents are not exempt from uniform fees when acting as litigants to annul tax orders, as this activity differs from debt collection and thus precludes the application of the debt reservation procedure.

Parole chiave

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uniform fee obligation tax collection agent debt reservation procedure litigation status administrative tax appeal debiti fiscali debito di contributi rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 37 of D.L. 6 luglio 2011, n. 98
23874/2020), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, come è noto, l'art. 37 del D.L.
Art. 11 of D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 157 of D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
602/1972, art. 157 DPR n.
Art. 48 of D.P.R. 602/1972
con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 48 DPR n.
Art. 158 of D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 23874/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7002-2018 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI TRIGONA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7002/2018 Numero sezionale 1686/2022 Numero di raccolta generale 15885/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. 2838/12/2017 della Commissione Tributaria Regionale della SICILIA, depositata il 25/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Riscossione Sicilia S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 571/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazioni di pagamento relative al mancato pagamento del contributo unificato per altrettanti giudizi in cui la Concessionaria era stata parte processuale, negando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, in suo favore, della prenotazione a debito; il Ministero è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 48 DPR n. 602/1972, art. 157 DPR n. 115/2002, artt. 3, lett. q, 11 e 158 DPR n. 115/2002) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che la ricorrente potesse essere ammessa alla prenotazione a debito solo nella fase di esecuzione del titolo, avente natura tributaria, innanzi al Giudice ordinario; 1.2. le doglianze sono infondate; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 23874/2020), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, come è noto, l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato già vigente nell'ambito del processo civile e del processo amministrativo.

L'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che «il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7002/2018 Numero sezionale 1686/2022 Numero di raccolta generale 15885/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico (..)>>; 1.4. l'art. 3, lett.

q) dell'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 stabilisce che per «amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito» si intende «(...) l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico»; 1.5. sono amministrazioni dello Stato i Ministeri e i loro Uffici periferici, ed agli stessi sono equiparati - per effetto dell'art. 12, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 - le Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) previste dal D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, cui è demandata la gestione di tributi erariali; 1.6. nulla è stato disposto, invece, in tale occasione con riguardo a Riscossione Sicilia S.p.A., che, allo stato della normativa vigente, non può essere considerata come <<amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito>>; 1.7. le amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame; 1.8. la prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del registro generale delle medesime spese; 1.9. gli agenti della riscossione (tra i quali rientra, per l'appunto, la ricorrente) non sono contemplati tra i beneficiari della prenotazione a debito, tranne che per i procedimenti di esecuzione forzata (con riguardo alle entrate iscritte a ruolo) e di riscossione coattiva (con riguardo alle tasse ed ai diritti per gli atti giudiziari), ai sensi degli artt. 48, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 («Le tasse e i diritti per atti F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7002/2018 Numero sezionale 1686/2022 Numero di raccolta generale 15885/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario») e 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia»); 1.10. le predette procedure esecutive, che non rientrano nella cognizione del giudice tributario, ma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, si riferiscono alla fase della riscossione coattiva disciplinata dal titolo II (artt. 45 - 91-bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; 1.11. diversamente, il ruolo contenuto nella cartella di pagamento di cui al capo II del titolo I (art. 10 - 44-bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, oggetto di impugnativa innanzi al giudice tributario, non può configurarsi stricto sensu quale atto di riscossione coattiva, trattandosi, infatti, di controversia concernente i vizi propri della cartella ed eventualmente anche la legittimità dell'atto presupposto adottato dall'ente impositore; 1.12. parimenti, gli istituti del fermo di beni mobili e dell'iscrizione ipotecaria, ricompresi tra gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie (art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), non rientrano nella procedura esecutiva, atteso che costituiscono atti prodromici, di natura cautelare conservativa della sfera patrimoniale del debitore nei limiti del credito per cui si procede (Cass., Sez.

Un., 31 gennaio 2006, n. 2053; Cass., Sez. Un., 23 giugno 2006, n. 14701; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2007, n. 875; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 2022; Cass., Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14831; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 641; Cass., Sez. 6^, 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., Sez. 6^, 24 febbraio 2017, n. 4802; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17111); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7002/2018 Numero sezionale 1686/2022 Numero di raccolta generale 15885/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 1.13. ciò premesso, si ritiene che i concessionari del servizio di riscossione siano tenuti al versamento del contributo unificato, non potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che riguarda esclusivamente le controversie relative alle procedure esecutive devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, per cui, al di fuori di tali ipotesi, in cui essi agiscono nell'esercizio delle funzioni svolte per conto degli enti impositori, tali soggetti non sono esentati dall'obbligo di pagamento delle spese elencate dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (contributo unificato, spese per notifiche e diritti di copia), essendo equiparati a qualunque contribuente, come è stato chiarito anche dalla direttiva del Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 (di cui si è già detto); 1.14. nella specie, Riscossione Sicilia S.p.A. ha assunto la veste di ricorrente e, inesorabilmente, come un qualsiasi contribuente, attesa la natura impugnatoria del processo tributario, ha chiesto al giudice adito l'annullamento, e non certo la conferma, dell'atto impositivo opposto ritenuto illegittimo; 1.15. si tratta, quindi, di una attività di difesa del proprio bilancio, che si pone esattamente agli antipodi della tipica attività di adiectus solutionis causa, che è volta, invece, all'acquisizione, anche forzosa, di entrate erariali; 1.16. dunque, l'assunzione della qualità di ricorrente avanti ai giudici tributari comporta sempre, anche per l'agente della riscossione, soggetto, come si è visto, non ammesso per legge alla procedura di prenotazione a debito, l'obbligo di pagamento del contributo unificato, e ciò non tanto e non solo perché nel caso di specie l'invito impugnato non è oggettivamente atto dell'esecuzione coattiva, ma soprattutto perché l'attività svolta non è diretta alla riscossione di un tributo, ma al suo annullamento, il che comporta il venir meno di ogni ratio sottesa alle funzioni per le quali unicamente è prevista la procedura di prenotazione a debito;

F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7002/2018 Numero sezionale 1686/2022 Numero di raccolta generale 15885/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 1.17. il giudice di merito ha fatto dunque corretta applicazione dei principi enunciati soltanto in relazione all'inapplicabilità generalizzata della prenotazione a debito per gli agenti della riscossione;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva del Ministero intimato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a