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Ordinanza — n. 15883/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal of proceedings under Italian Civil Procedure Code articles 306, 390, and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15883/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. RENI TRASPORTI CELER S.R.L. had previously lost at both the first instance and regional commission levels regarding a government concession tax refund, but subsequently abandoned the litigation. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to terminate the process and order the compensation of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws their appeal or counterclaim, the proceedings are extinguished and the court must order the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs tax refund dispute Cassation procedure detrazioni e rimborsi rinuncia all'espropriazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso R.G. 4834/2015 proposto da: RENI TRASPORTI CELER S.R.L., con sede legale in Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Toniolo (claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata -controricorrente - 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4834/2015 Numero sezionale 1720/2022 Numero di raccolta generale 15883/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.1130/15/14, depositata in data 30/06/2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott.

RUSSO RITA; Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato il diniego del rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 02 dicembre 2021 IL PRESIDENTE Oronzo De Masi 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3