Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's withdrawal of proceedings under CPC articles 306, 390, and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the regional tax commission's denial of a government concession tax refund extinguished. The appellant, IRCA SPA, had previously lost in first and second instance before voluntarily withdrawing the case files. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws the case files, the proceedings are extinguished and costs are compensated.
Parole chiave
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015 ORDINANZA sul ricorso R.G. 4821/2015 proposto da: IRCA SPA, codice fiscale 01168660262, con sede legale in San Vendemiano (TV), Viale Venezia 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Toniolo (claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -intimata- 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a :
P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4821/2015 Numero sezionale 1719/2022 Numero di raccolta generale 15882/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1071/31/14, depositata in data 24/06/2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott. RUSSO RITA Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato il diniego di rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi. Non si è costituita l’intimata. Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, e in conformità alla richiesta del Procuratore generale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 12 aprile 2022 IL PRESIDENTE Oronzo De Masi 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3