Italian tax appeal dismissed due to appellant's withdrawal of case before Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished after the appellant, SIPA SPA, voluntarily withdrew the case. Although the appellant had previously lost at the regional commission level, they subsequently renounced all procedural acts before the Court. The court followed the Prosecutor General's recommendation to terminate the proceedings and order cost compensation based on the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party voluntarily renounces the procedural acts in a cassation appeal, the court must declare the process extinguished and order the compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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15 ORDINANZA sul ricorso R.G. 4823/2015 proposto da: SIPA SPA, con sede legale in Vittorio Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Toniolo (claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.1229/06/14, depositata in data 14/07/2014 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a :
P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4823/2015 Numero sezionale 1718/2022 Numero di raccolta generale 15881/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott. RUSSO RITA Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato il diniego di rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi. Non si è costituita l’intimata. Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. In considerazione dell'intervenuta rinuncia e in conformità alla richiesta del Procuratore generale deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 12 aprile 2022 IL PRESIDENTE Oronzo De Masi 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5