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Ordinanza — n. 15832/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of proceedings under Italian Civil Procedure Code articles 306, 390, and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15832/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the proceedings. ENDECO SPA had previously lost at both the first instance and appeal levels regarding a tax refund denial for government concession fees. Because the plaintiff voluntarily abandoned the case, the court applied the relevant procedural articles to terminate the litigation and order cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or recourse, the proceedings are extinguished and the court orders the compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of proceedings extinction of litigation tax refund appeal cost compensation cassation procedure voluntary abandonment Italian Civil Code rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

16 ORDINANZA sul ricorso R.G. 13258/2016 proposto da: ENDECO SPA, con sede legale in Padova in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Toniolo (claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata -controricorrente- 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13258/2016 Numero sezionale 1717/2022 Numero di raccolta generale 15832/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.1714/1/15, depositata in data 16/11/2015 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott.

RUSSO RITA Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato ili diniego di rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 12 aprile 2022 IL PRESIDENTE Oronzo De Masi 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5