Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary payment and request for simplified settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement and paid the owed amounts. The taxpayer submitted documents proving their adherence to the expedited procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018, while the tax authority did not object to the notification of these documents. Consequently, the court ruled that the specific legal facts for extinguishing the proceedings were fully met, terminating the case without further examination of the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 372 c.p.c.: The court extinguishes the tax litigation when the taxpayer voluntarily requests the simplified settlement procedure and pays the due amounts, provided the tax authority does not object to the notification of the taxpayer's submitted documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA A z' sul ricorso n. 10241-2018, proposto da: u AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro C.I.P.E.A. & C.A.R.I.E.E. - CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Luca Moscatiello, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti MARIO MARTELLI e GIOVANNI CALICETI, elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Antonio Buonfiglio in ROMA, VIA CICERONE, 44; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 707 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, depositata il 02/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna- notificò al consorzio indicato in epigrafe un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2009, sulla base di alcune fatture ritenute indicative di costi non deducibili; impugnato innanzi alla C.T.P. di Bologna, l'avviso fu parzialmente annullato; la decisione della C.T.P. fu oggetto di appello principale dell'Agenzia delle Entrate e di appello incidentale del consorzio contribuente; all'esito del giudizio di appello, la C.T.R. di Bologna confermò la decisione, ritenendo che i documenti in atti comprovassero l'inerenza dei costi all'attività di impresa del consorzio, eccezion fatta che per un'unica fattura, e rigettando il gravame per la parte relativa alle sanzioni applicate; avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il consorzio intimato ha resistito con controricorso. to Considerato che: che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio intimato ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella I. n. 136 del 2018) e di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti, contestualmente formulando istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; successivamente, lo stesso intimato ha formulato istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, poiché l'amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre, e ha chiesto a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti; il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12149/2022), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti dal consorzio intimato, cosicché gli stessi devono ritenersi conosciuti e meritevoli di considerazione ai fini dell'operatività dell'invocata fattispecie; risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018; nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile