Italian tax court dismisses appeal as tax authority fails to respond to cooperative's request for simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the tax authority did not submit a response to the cooperative's request for a simplified settlement procedure. The cooperative had formally applied for this status and paid outstanding taxes, while the tax administration remained silent on the matter. The court ruled that the lack of response meant the cooperative's request was deemed accepted, legally terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer requests a simplified settlement procedure and the tax authority fails to respond or object within the statutory period, the request is deemed accepted and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10241-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro C.I.P.E.A. & C.A.R.I.E.E. - CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Luca Moscatiello, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti MARIO MARTELLI e GIOVANNI CALICETI, elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Antonio Buonfiglio in ROMA, VIA CICERONE, 44; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2602 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, depositata il 25/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna- notificò al consorzio indicato in epigrafe un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES, IRAP ed IVA relativamente all'anno 2007, in relazione ad alcune fatture ritenute in parte relative a costi non inerenti ed in parte emesse con IVA al 10°/0 pur se riferite a prestazioni non rientranti nel regime agevolato; impugnato innanzi alla C.T.P. di Bologna, l'avviso fu annullato; investita dal successivo appello dell'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. di Bologna confermò la decisione, ritenendo che i documenti in atti comprovassero la sussistenza di spese inerenti e di attività rientranti nel regime IVA agevolato; avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il consorzio intimato ha resistito con controricorso.
Considerato che: preliminarmente, deve darsi atto che il 15 maggio 2019 il consorzio intimato ha depositato memoria, contenente documenti allegati, con la quale ha dato atto di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella I. n. 136 del 2018) e di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti, contestualmente formulando istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; successivamente, lo stesso intimato ha formulato istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, poiché l'amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre, e ha chiesto a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti; il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12149/2022), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti dal consorzio intimato, cosicché gli stessi devono ritenersi conosciuti e meritevoli di considerazione ai fini dell'operatività dell'invocata fattispecie; risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018; nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 20.4.2022. e DEPO