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Ordinanza — n. 15692/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court dismissal due to missing simplified settlement requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15692/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision to dismiss the case. The lower court had declared the litigation extinguished based on a simplified settlement procedure, but the agency argued the taxpayer failed to meet statutory requirements. The court ruled that the taxpayer's claim did not satisfy the value threshold and was filed against a different tax year, rendering the simplified settlement mechanism inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 12, d.l. 6/7/2011, n. 98; Art. 28, comma 5, d.lgs. 31/12/1992, n. 546: The simplified settlement procedure for tax disputes requires a specific claim value limit and an application by the party initiating the suit; failure to meet these conditions invalidates the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute value threshold litigation extinction tax agency appeal Regional Tax Commission ripetibili dell'avvocato aliquota della rendita d'invalidità recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 12, d.l. 6/7/2011, n. 98
ha dichiarato inammissibile il reclamo per effetto della definizione di un'annualità di imposta diversa da quella oggetto del presente contenzioso; con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del d.l.
Art. 28, comma 5, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
98; avverso tale decreto l'Agenzia delle Entrate propose reclamo ex art. 28, comma 1, d.lgs.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2303/2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REPETTO MAURO; - intimato - avverso la sentenza n. 97 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA, depositata il 27/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO CORTESI. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate notificò a Mauro Repetto un avviso di accertamento per riprese IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2004 (oltre interessi e sanzioni) per complessivi C 28.346,00, scaturente dall'applicazione al medesimo dello studio di settore TG50U, sul rilievo dell'inverosimiglianza dei redditi dichiarati; in particolare, il Repetto, che svolgeva attività di «rivestimento di pavimenti e muri» e risultava avere a carico moglie e due figli, aveva dichiarato un reddito imponibile e di impresa per un importo inferiore all'ammontare delle spese sostenute per la retribuzione del personale dipendente; l'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente fu rigettata dalla C.T.P. di Genova; la sentenza fu appellata dal Repetto innanzi alla commissione regionale; all'udienza fissata per la discussione in appello, la C.T.R. dispose un rinvio della causa a nuovo ruolo su concorde istanza delle parti; successivamente, in data 20/12/2012, la commissione depositò un decreto con il quale dichiarava estinto il giudizio a seguito dell'istanza pervenutale dall'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Genova, nella quale si dava atto dell'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39 del d.l. 6/7/2011, n. 98; avverso tale decreto l'Agenzia delle Entrate propose reclamo ex art. 28, comma 1, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, evidenziando di non aver mai presentato alcuna istanza in relazione al giudizio pendente; instauratosi il contraddittorio sul punto, il contribuente allegò di aver formulato istanza di definizione solo con riguardo all'annualità 2003, interessata da analogo contenzioso ed oggetto di diverso giudizio;con sentenza ex art. 28, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, la C.T.R. dichiarò il reclamo inammissibile, ritenendo che la materia del contendere fosse cessata in seguito all'avvenuta presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di definizione della lite inerente all'anno 2003; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi; l'intimato non ha svolto difese.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile il reclamo per effetto della definizione di un'annualità di imposta diversa da quella oggetto del presente contenzioso; con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del d.l. 6/7/2011, n. 98, convertito nella legge 7/7/2011, n. 122, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma premiale da parte dei giudici d'appello; sostiene, infatti, che difettino entrambi i requisiti di legge, consistenti nella presentazione dell'istanza di definizione (qui mancante per l'anno di riferimento) e nel fatto che il valore della lite si contenga nel limite di C 20.000,00, importo qui invece superato; con il terzo ed ultimo motivo, formulato in via di subordine, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 36 d.lgs. n. 546/1992; al riguardo, ipotizza che la sentenza impugnata, pur non esplicitandolo, abbia potuto ritenere il reclamo inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non reclamabile, giacché l'originario decreto della C.T.R. recava veste formale di provvedimento sezionale, anziché presidenziale; valorizza, in tal senso, il carattere sostanziale del provvedimento donde è sorto l'attuale contenzioso, che legittimava il rimedio azionato del reclamo ex art. 28, comma 5, d.lgs. n. 546/1992; le censure, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono fondate; il novero delle liti suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, è stabilito in modo autonomo dalla prima parte di tale disposizione; quest'ultima, in particolare, consente la definizione di ogni lite, pendente alla data del 1° maggio 2011, che veda coinvolta l'Agenzia delle entrate, che abbia un valore non superiore ad C 20.000,00 e nella quale sia stata presentata la relativa istanza da parte «del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio»; nel caso di specie, l'operatività del meccanismo definitorio era impedita dalla mancanza di due degli indicati requisiti; per quanto pacificamente emerso e documentato dalle parti, infatti, il valore della causa supera l'indicata soglia massima, concernendo una pretesa tributaria per C 28.346,00; né sussiste una valida domanda da parte del contribuente, il quale attesta di averla presentata in relazione ad un diverso contenzioso (seppur pendente fra le stesse parti, ma riferito al precedente anno d'imposta); pertanto, nel ritenere estinto il giudizio, la C.T.R. ha errato tanto nell'applicazione della disciplina del meccanismo estintivo, quanto nell'omessa considerazione di una circostanza che ne evidenziava l'insussistenza dei requisiti, fatta oggetto di discussione fra le parti; i primi due motivi di ricorso meritano pertanto accoglimento, con assorbimento delle restanti censure; la sentenza va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di Genova, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame della fattispecie alla luce dell'indicato principio, oltreché al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Genova in diversa composizione. Così decis