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Ordinanza — n. 15689/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against regional commission rejecting taxpayer's claim regarding missing tax declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15689/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Serrapica's appeal against the Campania Regional Tax Commission's decision to assess unpaid taxes for 2001. Serrapica argued that a notarized certificate from an intermediary proved his tax return was submitted, but the court held that only the tax agency's receipt notice serves as valid proof of presentation. Additionally, the court found the taxpayer's complaints regarding the lack of a hearing and the signature on the assessment notice were unfounded or inadmissible under established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 3 DPR n. 322/1998; Art. 42 DPR n. 600/1973: The tax agency's receipt notice is the exclusive proof of tax return submission, and a signature on an assessment notice is valid if the signatory's authority is subsequently verified by the court.

Parole chiave

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tax return submission proof intermediary notarization validity tax assessment notice signature taxpayer right to defense Cassation tax law Italy ricalcolo del reddito ripresa fiscale aziendale compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 39 and 41 of DPR n. 600 of 1973
Art. 360, paragraph 1, number 3 of the Code of Civil Procedure
600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 3 of DPR n. 322 of 1998
600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 6, paragraphs 2 and 4 of DLGS n. 218 of 1997
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 2 e 4, DLGS n.
Art. 42 of DPR n. 600 of 1973
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR n.
Art. 58 of DLGS n. 546 of 1992
600 del 1973 nonché dell'art. 58 DLGS n.
Art. 43 of DLGS n. 600 of 1973
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 DLGS n.
Art. 57 of DPR n. 633 of 1972
600 del 1973, dell'art. 57 del DPR 633 del 1972 nonché degli artt.
Art. 7, paragraph 1 of Law n. 212 of 2000
Su questa premessa giova rammentare che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 13, paragraph 1-quater of DPR n. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28051 of 2009
Cass. n. 15170 of 2006
Cass. n. 407 of 2015
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3396 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Serrapica Luigi, nato a Cercola (NA) il 29 ottobre 1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Gíanleonardo Caruso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Egidio Lizza, in Roma, via Valadier n. 43 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 7 dicembre 2011, n. 547/50/11; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Fatti di causa A Luigi Serrapica veniva notificato avviso di accertamento finalizzato al recupero del maggiore ammontare dovuto, con riferimento all'anno d'imposta 2001, per Irpef, Irap e Iva. Al contribuente venivano irrogate anche sanzioni. Nella prospettazione erariale il Serrapica, esercente l'attività di architetto, ometteva la dichiarazione Mod. Unico 2002 per i redditi professionali dell'anno 2001, redditi che l'Amministrazione ricostruiva in via presuntiva. La CTP di Napoli rigettava il ricorso del contribuente. Anche il suo successivo appello veniva respinto.

Il contribuente si affida a ricorso per cassazione incentrato su cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. ; c• c) Ragioni della decisione Con il primo motivo si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del DPR n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 CPC, per avere la CTR erroneamente escluso che l'esibizione di dichiarazione vidimata dell'intermediario sia sufficiente ad escludere l'ipotesi dell'omessa dichiarazione del modello unico per l'anno d'imposta 2001. Il motivo è infondato.

La CTR ha accertato che all'Ufficio non risulta presentata la dichiarazione Mod. Unico in relazione all'annualità oggetto di accertamento. La vidimazione dell'intermediario, resa nella dichiarazione in parola, non costituisce, in effetti, equipollente della trasmissione del documento in parola da parte del soggetto incaricato, né prova della sua effettiva presentazione. A norma dell'art. 3 DPR n. 322 del 1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive ed all'imposta sul valore aggiunto), la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi tramite professionista incaricato è costituita esclusivamente dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuta ricezione, non avendo valore probatorio sufficiente l'impegno dell'intermediario alla trasmissione della stessa, né altra dichiarazione o vidimazione da quest'ultimo rilasciata.

La richiamata norma prescrive che l'intermediario rilasci al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti a ciò deputati. D'altronde, detta ricevuta, non soltanto dimostra l'avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria per verificare la tempestività della consegna stessa, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti.

La rilevanza dei compiti svolti dall'intermediario nei confronti del Fisco non vale, peraltro, ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l'intermediario ed il contribuente, che si desume dall'esame delle disposizioni citate, in relazione sia all'an dell'incarico, che il contribuente è libero di non conferire (potendo, appunto, provvedere "direttamente" alla presentazione delle dichiarazioni), sia alla scelta del contraente, e non comporta, ad ogni modo, la estromissione del soggetto passivo da ogni obbligo inerente al rapporto fiscale.

È evidente, in definitiva, che la vidimazione da parte dell'intermediario non risponde ai requisiti di forma e sostanza previsti per la documentazione che il professionista incaricato era tenuto a rilasciare al contribuente nello svolgimento della sua attività. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 60 DPR n. 600 del 1973, dell'art. 57 del DPR 633 del 1972 nonché degli artt. 137 e ss. e dell'art. 156 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 CPC, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nullità del processo notificatorio fosse comunque superata dall'avvenuta impugnazione dell'avviso di accertamento, stante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 CPC.

Il motivo è infondato. La CTR ha accertato che gli adempimenti ex art. 140 CPC funzionali alla notifica dell'avviso di accertamento venivano eseguiti "anteriormente al 31/12/2008" (ossia prima che l'Agenzia decadesse dall'esercizio del potere impositivo), escludendo si fosse realizzata alcuna compressione del suo diritto di difesa. Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità "è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, CPC, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238 del 2014;

Cass. n. 5057 del 2015). In particolare, questa Corte ha anche chiarito che: "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass.n. 654 del 2014). È il raggiungimento dello scopo, infatti, nel consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositìvo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento.

Nella specie, il contribuente ha impugnato nei termini l'atto impositivo, denotando d'averlo conosciuto. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 2 e 4, DLGS n. 218 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, CPC, per avere la CTR trascurato l'avvenuta lesione del diritto di difesa del contribuente cui l'avviso a comparire finalizzato all'accertamento con adesione perveniva in data successiva rispetto alla data stabilita per il relativo accertamento. La doglianza è infondata, venendo in apice l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che da tempo afferma che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr.

Cass. n. 28051 del 2009; Cass. n. 15170 del 2006). Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR n. 600 del 1973 nonché dell'art. 58 DLGS n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 3, CPC, per avere la CTR trascurato che l'atto di accertamento veniva sottoscritto da soggetto privo dei relativi poteri. Il motivo è inammissibile. L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Tuttavia, la circostanza dell'intervenuta delega in favore del funzionario sottoscrittore è esplicitamente accertata dalla CTR. Viene in rilievo una valutazione del giudice di merito destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali (e non dedotti) vizi di motivazione. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 DLGS n. 600 del 1973, dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 CPC, per avere la CTR trascurato la circostanza della mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento.

Il motivo è infondato. La CTR ha accertato l'avvenuta notifica del PVC. Su questa premessa giova rammentare che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza, nelia misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto