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Ordinanza — n. 15687/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for insufficient reasoning regarding bis in idem violation and penalty assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15687/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax company's appeal against a regional tribunal's decision limiting the scope of a tax audit to penalties only. The company argued the lower court failed to properly address the 'bis in idem' principle and the independence of the criminal judgment outcome. The court ruled that these arguments constituted mere insufficiency of reasoning rather than a specific violation of the statutory ground for cassation under Article 360(1)(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The court rejects an appeal based on insufficient reasoning when the complaint merely questions the general evaluation of facts or legal principles without alleging a specific error in the historical-naturalistic circumstances described in the judgment.

Parole chiave

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insufficient reasoning bis in idem principle tax audit scope criminal judgment independence Article 360 CPC tax penalty assessment cassation grounds sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Motivi della decisione 1.- Inammissibile è l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 2268/22
5, c.p.c., che pur sempre si riferisce a precisi accadimenti o a precise circostanze in senso storico-naturalistico (da ultimo, Cass.n. 2268/22).
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Testo completo

ente l_ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24521 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da s.r.l in liquidazione Polis d'istinto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Enrico Allegro e Paolo Mereu, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla via G.G. Belli, n. 96 -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 16 marzo 2017, n. 669/2017;

RG n. 24521/17 Angelina-Maria Per estensore Pagina i di 3 udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 7 aprile 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Fatti di causa Emerge dagli atti che la s.r.l. Polis d'Istinto, che esercita attività di investigazione privata, ricevette un avviso di accertamento scaturito da un'indagine penale, col quale l'Agenzia recuperò materia imponibile che riteneva occultata all'erario per mezzo della fittizia interposizione di due società di diritto inglese, le quali risultavano aver emesso fatture ai principali clienti della Polis d'istinto per prestazioni in realtà fornite proprio da questa, e dunque fittiziamente fatturate.

La società ha impugnato l'avviso, senza successo né in primo, né in secondo grado. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'appello non avesse aggredito la pronuncia di primo grado relativa al tributo, di modo che ha circoscritto l'oggetto dell'impugnazione alla sola pretesa sanzionatoria. E, con riguardo ad essa, ha escluso la violazione del divieto di bis in idem, poiché Emanuele Cipriani, legale rappresentante della Polis d'istinto, non ha ricevuto alcuna condanna penale, in ragione della pronuncia di estinzione del reato ascrittogli per intervenuta prescrizione.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui l'Agenzia delle entrate risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- Inammissibile è l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente per un verso si duole della valutazione del giudice d'appello d'inammissibilità dei motivi d'impugnazione, svolgendo considerazioni sulla specificità di essi, che commisura alla mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della sentenza di primo grado; per altro verso, aggredisce la statuizione RG n. 24521/17 Angelina-Maria sore della sentenza impugnata che ha escluso l'operatività del divieto di bis in idem e, a questo riguardo, contesta la valutazione d'indipendenza dell'esito del giudizio penale; infine, assume l'irrilevanza dei precedenti richiamati dal giudice d'appello.

Si tratta, in relazione a tutti i profili, di censure d'insufficienza in diritto della motivazione della sentenza impugnata, irriducibili al vizio di motivazione rispondente al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che pur sempre si riferisce a precisi accadimenti o a precise circostanze in senso storico-naturalistico (da ultimo, Cass.n. 2268/22). Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così d